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    Giugno 22, 2022

    Contributo NASpI: deve sempre essere versato dal datore di lavoro?

    La Legge Nr. 92 del 28 giugno 2012, al fine di finanziare la NASPI, ha introdotto un contributo aggiuntivo pari all’1,40% della retribuzione ai fini previdenziali.

    Contributo Naspi

    La Legge Nr. 92 del 28 giugno 2012 (cd. Riforma Fornero), al fine di finanziare la NASPI (cd. Sussidio di disoccupazione), ha introdotto un contributo aggiuntivo pari all’1,40% della retribuzione ai fini previdenziali per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato.

    Non tutti i contratti con un termine prestabilito devono però versare suddetto contributo, sono infatti escluse le seguenti tipologie:

    • contratti in sostituzione di lavoratori assenti;
    • contratti stagionali;
    • contratti delle pubbliche amministrazioni

    La legge di conversione del cd. Decreto Dignità (legge Nr. 96 del 9 agosto 2018) ha introdotto una maggiorazione del contributo addizionale NASPI ordinario per tutti i casi di rinnovo di un contratto a termine e pertanto, qualora un contratto a tempo determinato venisse rinnovato, oltra al contributo addizionale dell’1,40% si andrà a sommare un ulteriore 0.50%. Nulla in più è dovuto invece per le proroghe dello stesso contratto.

    Un esempio

    Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venisse rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrebbe corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

    contratto originario: 1,4%;

    1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);

    2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);

    3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

    Ai fini di favorire la stabilizzazione dei contratti a termine, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare integralmente il contributo addizionale versato inserendo, nell’uniemens del mese successivo la data di stabilizzazione, il codice L810.

    La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assumesse il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In quest’ ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine e la stipula del nuovo contratto.

    Per avere maggiori informazioni leggi il nostro articolo: ASSUNZIONE PERCETTORI DI INDENNITÀ NASPI

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