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    Maggio 18, 2023

    ASSUNZIONI AGEVOLATE UNDER 36: NOVITÀ 2023

    Scopri nel nostro articolo l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro il trentaseiesimo anno di età

    Fiabilis_Agevolazioni Under36_2023

    La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), proroga al 31 dicembre il beneficio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36 introdotto dalla legge di Bilancio 2021. È previsto un aumento dell’agevolazione fino ad un massimo di 8.000 euro sulla quota a carico dei datori di lavoro su base annua, rispetto ai 6.000 precedentemente in essere.

    La durata dell’agevolazione è pari a 36 mesi dalla data di assunzione, che deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. I mesi di agevolazione diventano 48 per i datori di lavoro che assumono in unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    La disposizione non è immediatamente operativa poiché è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

    Si tratta, nella sostanza, della stessa struttura dell’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) oggetto della circolare INPS n. 56/2021: l’incentivo previsto per l’anno 2023 ha però un importo maggiore su base annua.

     

    Chi sono i datori di lavoro beneficiari?

    Possono beneficiare di questo incentivo tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

    L’agevolazione non si applica ai datori di lavoro domestici per la particolarità del rapporto di lavoro, alle imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.), fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura e alle pubbliche Amministrazioni.

     

    Quali sono i rapporti di lavoro incentivati?

    L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:

    • non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni);
    • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;

    Lo sgravio è ammesso per operai, impiegati e quadri, sono esclusi i dirigenti.

    I periodi di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo non sono ostativi al riconoscimento della agevolazione così come un lavoratore che ha avuto un rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico: siccome il lavoro domestico non conta ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, un eventuale rapporto sorto in precedenza non risulta ostativo al riconoscimento del beneficio.

    L’esonero contributivo spetta nel caso di rapporti di lavoro subordinato stipulati dai soci lavoratori con la cooperativa cui sono associati (ai sensi della Legge n. 142/2001) e nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato.

    L’esonero contributivo non spetta nel caso di contratti di lavoro domestico, rapporti di apprendistato, contratti di lavoro a chiamata o intermittente, contratti di lavoro occasionale.

     

    Qual è la misura e la durata dell’incentivo?

    • L’incentivo in esame è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui e trova applicazione per le sole assunzioni / trasformazioni effettuate nell’ anno 2023.
    • Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 36 mesi, mentre ha una durata di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    I 48 mesi sono fruibili per intero se il lavoratore è assunto e resta occupato per l’intero periodo in attività nelle Regioni citate.

    • La misura del beneficio spettante non può superare l’importo annuo di 8.000 euro, fruibile in quote mensili con un tetto massimo mensile pari a 666,66 euro (euro 8.000/12).
    • Per le assunzioni o le cessazioni intervenute nel corso del mese il beneficio sarà calcolato rendendo a riferimento il valore di 21,5 euro giornalieri (euro 666,66/31).
    • L’assunzione può essere sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in questo secondo caso, l’importo del beneficio deve essere riproporzionato.
    • Oltre ai premi ed ai contributi INAIL, il datore di lavoro sarà tenuto a versare, ove dovuta, la c.d. “contribuzione minore”, come ricordato dall’INPS in diverse note concernenti i benefici per le assunzioni.
    • Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

     

    Vediamo due esempi di aziende con unità produttive in Lombardia e Sardegna

    ESEMPIO 1: Assunzione di un lavoratore “under 36” in azienda del settore industria che applica CCNL Metalmeccanica in un’unità produttiva in Lombardia.

    Impiegato livello B2:

    • Minimo retribuzione € 2.121,20 *13 = € 27.575,60
    • Aliquota INPS datore di lavoro al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio: 28,58%
    • Contributi INPS datore di lavoro oggetto di sgravio € 7.881,11;
    • Sgravio annuo massimo utilizzabile € 8.000,00;
    • Sgravio utilizzabile per 36 mesi: € 23.643.

     

    ESEMPIO 2: Assunzione di un lavoratore “under 36” in azienda del settore industria che applica CCNL Metalmeccanica in un’unità produttiva in Sardegna (il lavoratore deve restare occupato in Sardegna per l’intero periodo).

    Impiegato livello B2:

    • Minimo retribuzione € 2.121,20 *13 = € 27.575,60
    • Aliquota INPS datore di lavoro al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio: 28,58%
    • Contributi INPS datore di lavoro oggetto di sgravio € 7.881,11;
    • Sgravio annuo massimo utilizzabile € 8.000,00;
    • Sgravio utilizzabile per 48 mesi: € 31.524,00.

     

    Quali condizioni sono necessarie per l’accesso al beneficio?

    Al fine di fruire correttamente dello sgravio devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

    • il datore di lavoro è in regola con il DURCche, a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 40-bis del D.L.vo n. 148/2015, comprende anche, per le imprese che vi rientrano, il versamento dovuto per gli ammortizzatori sociali ai Fondi bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40;
    • il datore di lavoro non ha violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (che sono quelle richiamate già nell’allegato al primo D.M. che ha disciplinato il DURC) e rispetta gli altri obblighi di legge;
    • il datore di lavoro applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

     

    In base a quanto previsto dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, il beneficio non spetta:

    • se l’assunzione viola un diritto di precedenzaprevisto dalla legge o dal contratto collettivo;
    • se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendalea meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione.

     

    Per poter procedere alla fruizione del beneficio il datore di lavoro deve rispettare anche altre disposizioni fondamentali, contenute nella Legge n. 178/2020, che possono così riassumersi:

    • non deve aver proceduto nei sei mesi antecedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale ex lege n. 223/1991 di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

     

    Il controllo è riferito all’unità produttiva presso la quale si sta assumendo e non all’intero complesso aziendale, per cui è possibile assumere con agevolazione anche in presenza di licenziamenti effettuati in una diversa unità produttiva;

    • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

     

    L’efficacia dell’incentivo è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea al momento non ancora pervenuta.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 aprile 2023, ha risposto all’interrogazione numero 5-00683 in materia di autorizzazione della Commissione europea al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023, in caso di assunzione di giovani under 36 come segue: “Sono in corso le necessarie e preventive interlocuzioni con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, per definire il quadro normativo di riferimento ed addivenire alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea”.

    In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea e della relativa circolare applicativa dell’INPS,

    possiamo ipotizzare che la misura sarà concessa, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle condizioni del “Temporary Crisis Framework”.

    L’Italia è in attesa della suddetta autorizzazione della Commissione europea anche per quanto concerne l’applicazione dell’esonero under36 per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro nel corso del secondo semestre dell’anno 2022.

     

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