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    Maggio 26, 2021

    Assunzione percettori di indennità NASpI

    Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 ha introdotto un incentivo per i datori di lavoro per l’assunzione dei soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI.

    Persone in ufficio che si stringono la mano

    Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n. 99) ha introdotto nella Legge 28 giugno 2012, n. 92 un incentivo per i datori di lavoro per l’assunzione dei soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI.
    L’incentivo consiste nella possibilità per il datore di lavoro di ottenere un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua spettante al lavoratore, qualora questo venga assunto a tempo pieno e indeterminato. La durata è strettamente correlata al limite di corresponsione dell’eventuale indennità Naspi al lavoratore.

    Requisiti del lavoratore che percepisce NASpI

    L’individuo che viene assunto deve essere percettore dell’indennità NASpI in quanto in stato di disoccupazione involontario.
    A partire dal 1° gennaio 2021 l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI è fissato a 1.335,40 €.

    Requisiti dell’azienda che assume il percettore d’indennità NASpI

    Prima di assumere l’individuo percettore d’indennità NASpI, l’azienda deve verificare di rispettare alcuni parametri:

    • l’assunzione non deve essere effettuata in ottemperanza ad un obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
    • deve essere rispettato l’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
    • non devono sussistere sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
    • possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva;
    • rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
    • osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • Il lavoratore non deve essere stato licenziato, negli ultimi 6 mesi, dalla stessa azienda che assume né da un’altra ad essa collegata.

    Oltre a ciò, l’azienda che assume dovrà tener presente che, per aver diritto a percepire il contributo mensile, dovrà rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione, anche in relazione all’emergenza Covid-19, ed alla disciplina del “de minimis”, la quale individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

    Modalità di richiesta dell’incentivo

    I datori di lavoro devono trasmettere la dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione sugli aiuti de minimis alla Sede INPS presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi tramite cassetto previdenziale. Dovranno selezionare nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis” (assunzione di beneficiari di NASpI). La Sede INPS che autorizza l’azienda al beneficio ex art. 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D”, avente il significato di “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di NASpI”.

    Il provvedimento va nella direzione di una riduzione della disoccupazione, come gli altri riguardanti diverse categorie svantaggiate: disabili, giovani under 36, donne.