Il D. L. n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. “Decreto Lavoro”) approvato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio 2023 introduce alcuni elementi di novità su assunzioni e contratti, taglio del cuneo fiscale e politiche passive del mercato del lavoro.
Il pacchetto di misure che introduce elementi di cambiamento può essere riassunto in 4 ambiti:
- Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
- Altri interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
- Misure di inclusione sociale e lavorativa
- Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
Quali misure sono state introdotte per i lavoratori dipendenti?
- Il taglio del cuneo fiscale: riduce di quattro punti la pressione contributiva per i lavoratori con retribuzioni lorde fino a 35 mila euro solo fino a dicembre 2023.
- Pacchetti welfare: misura interessante per i lavoratori dipendenti è la previsione per coloro che hanno figli minori di poter godere di pacchetti welfare fino a una soglia massima di 3 mila euro e non di 258,23 €, come da normativa generale.
Quali misure sono state introdotte per i datori di lavoro?
Per i datori di lavoro invece si prevede una riduzione del costo del lavoro grazie all’introduzione di 3 incentivi contributivi-retributivi in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con:
- Soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione:
L’incentivo è previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con:
- Un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.
- Durata: 12 mesi (24 mesi in caso di trasformazione da TD a TI).
- Misura: 100% dei contributi previdenziali carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
- Nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato per un massimo di 24 mesi (massimo 12 mesi durante il tempo determinato + 12 mesi dalla trasformazione).
- Un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale.
- Durata: 12 mesi (e comunque non oltre la durata del TD).
- Misura: 50% dei contributi complessivi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo annui pari a 4.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.
- L’incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano inserito l’offerta nel sistema informativo SIISL.
L’incentivo si configura come aiuto di stato e rientra nel regime De Minimis.
- Soggetti NEET
L’incentivo è previsto in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche part-time e in somministrazione) e apprendistato nel periodo 01/06/2023 – 31/12/2023 di giovani NEET con meno di 30 anni di età e registrati al Programma “Iniziativa occupazione giovani” (PON).
La misura è riconosciuta nei limiti del 60 % della retribuzione mensile lorda per 12 mesi, in seguito a richiesta preventiva da parte del datore di lavoro ad INPS, che ne autorizza il godimento.
- Soggetti disabili
L’incentivo è valido per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 01/08/2022 al 31/12/2023 da parte di enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’assunzione deve riguardare lavoratori con età inferiore ai 35 anni assunti ai sensi della L. 68/99.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
Quali novità sono state introdotte per i contratti a tempo determinato?
Altro elemento previsto con il D.L. Lavoro risulta essere l’introduzione di una maggiore flessibilità nell’utilizzo del contratto a tempo determinato con la previsione di causali meno restrittive rispetto a quanto previsto dal Decreto Dignità. Sarà infatti possibile per i datori di lavoro effettuare assunzioni/proroghe dei contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi ed entro la soglia dei 24 mesi (ferma restando la possibilità di sottoscrivere contratti acausali nel limite dei 12 mesi) nei seguenti casi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del dlgs 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Vero elemento di innovazione (solo temporaneo e non strutturale) è la possibilità di stipulare/prorogare tra le parti contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi anche per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, ma solo in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva e comunque entro il 30 aprile 2024.
Quali misure di sostegno economico e inclusione sono state adottate?
- Soppressione del Reddito di Cittadinanza: dal 1° gennaio 2024 verrà sostituito dall’assegno di Inclusione per soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno un soggetto affetto da disabilità o minore o con almeno 60 anni di età.
- Formazione e Lavoro con un possibile beneficio economico per i soggetti aderenti di 350 euro mensili per un massimo di 12 mensilità.
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