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    Luglio 4, 2023

    ASSUNZIONI AGEVOLATE: INCENTIVO DONNE 2023

    Scopri nel nostro articolo l’incentivo per le assunzioni di donne svantaggiate: condizioni, misura e durata del beneficio previsto per il 2023

    Assunzioni agevolate_donne svantaggiate 2023

    Al fine di agevolare l’occupazione femminile, la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), proroga al 31 dicembre il beneficio per le assunzioni agevolate di donne, introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020). Una grande modifica introdotta per l’anno 2023 è l’innalzamento del limite da 6000 ad 8000 euro.

     

    Chi sono i datori di lavoro beneficiari?

    Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi anche quelli operanti nel settore agricolo.

    L’esonero non è applicabile nei confronti della Pubblica Amministrazione:

    • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
    • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
    • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
    • le Università;
    • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
    • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
    • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
    • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
    • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
    • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     

    Quali sono i rapporti di lavoro incentivati?

    L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzioni a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro. La durata dell’incentivo varia a secondo del tipo di rapporto di lavoro adottato, in particolare:

    • assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi
    • assunzione a tempo indeterminato, 18 mesi
    • in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 18 mesi complessivi dalla data di assunzione.

    La fruizione dell’incentivo può essere sospesa solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, il che porta al differimento del beneficio per un periodo pari a quello usufruito per maternità.

    Possono accedere alla misura solo:

    • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
    • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi

     

    Qual è la misura e la durata dell’incentivo?

    L’esonero trova applicazione per assunzioni e trasformazioni effettuate nell’anno 2023, nel limite massimo del 100% dei contributi previdenziali dovuti e comunque per un importo non superiore a 8000 euro annui, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL. L’importo spettante viene proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

     

    Vediamo un esempio di assunzione di una lavoratrice donna assunta a tempo indeterminato, quindi con incentivo applicabile per 18 mesi.

    Impiegato livello 1 – Commercio:

    Minimo retribuzione € 2.050,96 * 14 = 28.713,44

    Aliquota INPS datore di lavoro al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio: 28,20%

    Contributi INPS datore di lavoro oggetto di sgravio € 8.097,19;

    Sgravio annuo massimo utilizzabile € 8.000,00;

    Sgravio utilizzabile per 18 mesi: € 12.000

     

    Quali condizioni sono necessarie per l’accesso al beneficio?

    Al fine di fruire correttamente dello sgravio devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

    • il datore di lavoro è in regola con il DURC che, a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 40-bis del D.Lgs n. 148/2015, comprende anche, per le imprese che vi rientrano, il versamento dovuto per gli ammortizzatori sociali ai Fondi bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40;
    • il datore di lavoro non ha violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetta gli altri obblighi di legge;
    • il datore di lavoro applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
    • L’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, effettuando il confronto tra lavorati a tempo pieno del mese di riferimento con quelli dei 12 mesi precedenti.
    • La lavoratrice sia in uno stato di disoccupazione di almeno 12 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione

    In base a quanto previsto dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, il beneficio non spetta:

    • se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
    • se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione.
    • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
    • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

    L’efficacia dell’incentivo è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea al momento non ancora pervenuta.

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