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    Marzo 2, 2021

    Istruzioni INPS sulla decontribuzione Sud al 30%

    L’INPS, con la circolare n. 33 del 2021, ha fornito chiarimenti ed istruzioni per l’applicazione dello sgravio Decontribuzione Sud in riferimento all’anno 2021, argomento che avevamo già affrontato nel nostro blog.

    Decontribuzione Sud aggiornamento al 2021

    L’INPS, con la circolare n. 33 del 2021, ha fornito chiarimenti ed istruzioni per l’applicazione dello sgravio Decontribuzione Sud in riferimento all’anno 2021, argomento che avevamo già affrontato nel nostro blog.
    L’Istituto ha reso noto che la Commissione europea, con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021.
    Nella Circolare si riepilogano condizioni e oggetto dell’esonero; rispetto ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio, l’INPS rammenta che sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario o quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.

     

    Attenzione alla iscrizione e corretta indicazione delle Unità operative

    Come noto, il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
    Il datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, che però presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, ha l’onere di effettuare specifica richiesta per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
    L’istituto, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, può attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L”con data inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021.
    Emerge chiaramente l’importanza per l’azienda di aver registrato tutte le unità operative e di abbinarle, nella denuncia uniEmens, correttamente ai singoli lavoratori; in caso contrario non sarà possibile usufruire dell’esonero.

     

    L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza che sia previsto un limite individuale di importo.

    Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

    • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
    • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
    • il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, è subordinata unicamente al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

     

    Decontribuzione Sud e Agenzie di Somministrazione

    L’INPS poi ritorna su un tema caldo, quella dell’applicazione dell’esonero ai lavoratori somministrati, sottolineando nuovamente che è l’agenzia di somministrazione, parte del contratto individuale di lavoro, a rivestire la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa in oggetto ai fini del riconoscimento dei benefici contributivo. Per questo motivo, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro (ovvero la sede dell’agenzia di somministrazione presso cui il datore di lavoro è formalmente incardinato) e non dell’utilizzatore.

     

    Coordinamento con altri incentivi, con quali agevolazioni non è cumulabile?

    L’INPS afferma che l’agevolazione in trattazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

    Resta in ogni caso al datore di lavoro l’onere di valutare nel concreto la possibilità di cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, essendo necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento.

    Risultano cumulabili:

    • l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
    • l’incentivo all’assunzione di disabili;
    • l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
    • l’esonero strutturale per assunzione Under 35 di cui alla legge di bilancio 2018.

    Una volta confermata la possibilità di cumulo, il datore di lavoro prima procederà all’abbattimento della contribuzione operato in virtù dell’agevolazione cumulabile (es. 50% contributi datoriali per assunzione di over 50 disoccupati da oltre 12 mesi) e, successivamente, calcolerà la decontribuzione SUD sul residuo di contribuzione esonerabile.

    Risultano non cumulabili:

    • Esonero totale assunzione Under 36 di cui alla Legge di Bilancio 2021;
    • il c.d. incentivo “Iolavoro”;
    • l’esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale. (resta fermo che, al termine della fruizione del suddetto esonero, il datore di lavoro interessato, che sia in possesso dei requisiti legittimanti, potrà accedere, per il periodo di spettanza, alla c.d. Decontribuzione Sud.).

     

    Indicazione in Uniemens

    A) A partire dal mese di febbraio 2021, nella denuncia contributiva Uniemens sarà necessario indicare:

    • nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
    • nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “ACAS”;
    • nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
    • nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
    • nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.

    B) Nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, indicando:

    • nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
    • nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento dello sgravio;
    • nell’elemento “MeseRif” il mese di riferimento dello sgravio;
    • nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “17”.