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    Novembre 3, 2020

    Io Lavoro: domande al via

    Con la pubblicazione della circolare Inps n. 124 del 26/10/2020 è ora possibile procedere all’invio delle domande per ottenere l’incentivo Io-Lavoro.

    Con la pubblicazione della circolare Inps n. 124 del 26/10/2020 è ora possibile procedere all’invio delle domande per ottenere l’incentivo Io-Lavoro a favore dell’assunzione o della stabilizzazione di rapporti a tempo indeterminato.
    Abbiamo già parlato nella nostra precedente informativa delle condizioni, dei termini e dei requisiti per poter accedere all’agevolazione. Ci sembra tuttavia utile proporne un riepilogo anche alla luce di importanti precisazioni fornite dall’Istituto.

    Condizioni, requisiti e limiti

    Possono accedere al beneficio, tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono o stabilizzino a tempo indeterminato lavoratori tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020.
    In particolare:

    1. se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età tra i 16 e i 25 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che lo stesso, privo d’impiego, abbia fornito dichiarazione di disponibilità all’avviamento;
    2. se invece ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, dovrà risultare svantaggiato.

    Si considera “svantaggiato” quel soggetto privo di impiego regolarmente retribuito nei 6 mesi precedenti alla data dell’assunzione agevolata (o trasformazione a tempo indeterminato). Si tratta cioè di coloro che, durante tale periodo, non abbiano avuto già un rapporto di lavoro, anche a termine di almeno 6 mesi (eccezion fatta con lo stesso datore di lavoro che lo sta trasformando) ovvero che non abbiano svolto una qualsiasi attività di lavoro (anche autonomo o parasubordinato), di qualunque durata, dalla quale sia derivato un reddito assoggettabile ad imposizione fiscale.
    L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, al netto dei premi e contributi Inail, contributo di garanzia TFR (0,20%), contributo per la formazione continua (0,30%), contributi ai fondi di solidarietà di settore (0,30% o 0,44% a seconda della dimensione aziendale) e dei contributi agli altri fondi bilaterali e di solidarietà, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite di 8.060 euro riparametrato su base mensile, da fruirsi entro e non oltre il 28/02/2022.
    In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
    Essendo un incentivo su prenotazione, il trasferimento dello stesso su diverso datore di lavoro sarà possibile solo in sede di operazioni sociali che comportino la cessione del contratto avendo riguardo alle risorse ancora disponibili presso ciascuna Regione.

    Il cumulo

    L’incentivo è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile (L. 205/2017).
    Più specificamente, il datore di lavoro che intende cumulare le due agevolazioni, deve presentare l’istanza per il solo 50% e quindi potrà utilizzare il beneficio fino al massimale di 4.030 euro annui. L’altro 50% sarà oggetto di esonero parziale ai sensi della citata legge n. 205/2017 e quindi fino al massimale di 3000 euro annuo, da riproporzionare ed applicare su base mensile (250 euro/mese – considerando le solite esclusioni Inail, garanzia TFR, ecc.).
    L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza (DL 4/2019). Si ricorda che l’incentivo in questione viene riconosciuto a fronte dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato ed è costituito dall’importo mensile (max 780 euro/mese) che la persona avrebbe potuto ancora percepire fino a 18 mensilità, con un minimo di 5 comunque riconosciute al datore di lavoro.

    Come richiederlo

    Come detto in premessa, la vera novità della circ. Inps 124/2020, è quella di aver creato un nuovo e specifico canale di richiesta sul portale Inps (Servizi per aziende e consulenti/Portale delle agevolazioni-ex DiReSco/Incentivo LAVORO-IO LAVORO), sbloccandone, di fatto, la procedura di accesso che, fino al giorno prima, era possibile soltanto tramite la profilazione Garanzia Giovani.
    Non cambiano sostanzialmente i passaggi della richiesta:

    • una volta inoltrata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le informazioni richieste, tra cui se si intende o meno fruire dell’agevolazione nei limiti del de minimis o per incremento ULA oltre detti limiti;
    • l’Inps determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione all’orario di lavoro e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
    • verificate condizioni di ammissione e le disponibilità finanziarie regionali, l’Inps comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro;
    • il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

    In particolare, si specifica che solo le richieste che perverranno nei primi 10 giorni dalla pubblicazione dell’istanza seguiranno l’ordine di assunzione anziché quello cronologico di domanda di prenotazione.
    La scadenza del 5 novembre, pertanto, diventa fondamentale per evitare un click day che, dal giorno successivo, premierà le aziende più veloci, invece che le prime ad assumere, soprattutto in territori come quelli del Nord Italia, dove i fondi messi a disposizione sono ridotti.
    Il recupero dei contributi, con i relativi arretrati, sarà possibile a partire dall’UniEmens di competenza novembre 2020, secondo le istruzioni diramate nella stessa circolare. Importante segnalare a tal proposito che l’elemento <ImportoArrIncentivo>, relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020, potrà essere valorizzato fino al flusso di competenza gennaio 2021.