Torniamo a parlare di incentivi: in questo caso, si tratta di un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro il 36esimo anno di età, per fronteggiare il problema della disoccupazione giovanile.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Per l’ottenimento di questa Autorizzazione, l’INPS ha già avviato una interlocuzione con la stessa, a conclusione della quale fornirà le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Al momento, l’INPS ha emanato la Circolare n. 56 del 12 aprile 2021 dove ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di utilizzo di questa agevolazione che illustriamo brevemente qui di seguito.
Datori di lavoro beneficiari
Possono beneficiare di questo incentivo tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’agevolazione non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e la novità è rappresentata dall’esclusione delle imprese del settore finanziario, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:
- non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni);
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;
Lo sgravio è ammesso per operai, impiegati e quadri, sono esclusi i dirigenti.
L’esonero contributivo spetta nel caso di rapporti di lavoro subordinato stipulati dai soci lavoratori con la cooperativa cui sono associati (ai sensi della Legge n. 142/2001) e nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato.
L’esonero contributivo non spetta nel caso di contratti di lavoro domestico, rapporti di apprendistato, contratti di lavoro a chiamata o intermittente, contratti di lavoro occasionale.
La Legge di Bilancio 2021 esclude espressamente l’applicazione dell’esonero alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Pertanto, nel caso di mantenimento in servizio degli apprendisti negli anni 2021 e 2022, al ricorrere delle condizioni, resta applicabile soltanto l’esonero del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017.
Condizioni specifiche della Legge di Bilancio 2021
Il diritto alla fruizione dello sgravio è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, alla data dell’assunzione o della trasformazione non deve aver compito 36 anni;
- il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né con il datore di lavoro che assume né con altri datori di lavoro: il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione
Pertanto se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Non impedisce il riconoscimento del beneficio un precedente rapporto di apprendistato, l’aver svolto lavoro intermittente a tempo indeterminato o lavoro domestico.
L’esonero non può invece essere riconosciuto nei casi in cui il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato con un’Agenzia di somministrazione e laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;
- lo sgravio non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere. Il controllo è riferito all’unità produttiva presso la quale si sta assumendo e non all’intero complesso aziendale, per cui è possibile assumere con agevolazione anche in presenza di licenziamenti effettuati in una diversa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
In caso di più rapporti a tempo parziale con diversi datori di lavoro, l’incentivo spetta a entrambi purché l’assunzione sia contestuale (cioè fatta nello stesso giorno) in quanto la successiva assunzione fatta in giorni diversi troverebbe il lavoratore già assunto a tempo indeterminato.
La fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’esonero non può essere riconosciuto nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.
Misure e durata dell’incentivo
L’incentivo in esame è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui e trova applicazione per le sole assunzioni / trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 36 mesi, mentre ha una durata di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
I 48 mesi sono fruibili per intero se il lavoratore è assunto e resta occupato per l’intero periodo in attività nelle Regioni citate.
La misura del beneficio spettante non può superare l’importo annuo di 6.000 euro, fruibile in quote mensili con un tetto massimo mensile pari a 500 euro (euro 6.000/12).
Per le assunzioni o le cessazioni intervenute nel corso del mese il beneficio sarà calcolato rendendo a riferimento il valore di 16,12 euro giornalieri (euro 500/31).
L’assunzione può essere sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in questo secondo caso, l’importo
del beneficio deve essere riproporzionato.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- le contribuzioni minori (fondo di garanzia TFR, fondi di solidarietà di settore e di formazione continua)
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti).
In caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 252/2015 per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
ESEMPIO 1: Assunzione di un lavoratore “under 36” in azienda del settore industria che applica CCNL Metalmeccanica con unità produttiva in Lombardia.
Impiegato livello B2:
- Minimo retribuzione € 2.121,20 *13 = € 27.575,60
- Aliquota INPS datore di lavoro al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio: 28,58%
- Contributi INPS datore di lavoro oggetto di sgravio € 7.881,11;
- Sgravio annuo massimo utilizzabile € 6.000,00;
- Sgravio utilizzabile per 36 mesi: € 18.000,00.
ESEMPIO 2: Assunzione di un lavoratore “under 36” in azienda del settore industria che applica CCNL Metalmeccanica con unità produttiva in Sardegna (il lavoratore deve restare occupato in Sardegna per l’intero periodo).
Impiegato livello B2:
- Minimo retribuzione € 2.121,20 *13 = € 27.575,60
- Aliquota INPS datore di lavoro al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio: 28,58%
- Contributi INPS datore di lavoro oggetto di sgravio € 7.881,11;
- Sgravio annuo massimo utilizzabile € 6.000,00;
- Sgravio utilizzabile per 48 mesi: € 24.000,00.
Condizioni per l’accesso al beneficio
I datori di lavoro devono:
- rispettare le condizioni generali previste all’art.1, comma 1175, legge n. 296/2006 (regolarità contributiva Durc, rispetto delle norme di legge, dei contratti collettivi nazionali o territoriali);
- applicare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 (rispetto degli obblighi preesistenti, non violare il diritto di precedenza, non accedere ad agevolazioni in caso di sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale);
- rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- rispettare le condizioni specifiche della legge di Bilancio 2021.
Non trova applicazione il principio generale ex art. 31, D. Lgs. n. 150/2015 secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.
Nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di natura contributiva.
Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni, bisogna escludere il cumulo con l’incentivo per:
- i lavoratori a cui è stata applicata l’agevolazione denominata “Decontribuzione sud”;
- l’assunzione di lavoratori disoccupati over 50;
- l’assunzione di donne “prive di impiego regolarmente retribuito” (agevolazione contributiva prevista dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012);
- l’assunzione di donne “svantaggiate” (agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021).
Tuttavia, ricorrendone i presupposti, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato con donne di età inferiore a 36 anni, usufruendo del beneficio pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021 e godere dell’esonero triennale al momento della trasformazione a tempo indeterminato se sono ancora presenti i requisiti anagrafici.
Lo sgravio non è altresì cumulabile con:
- la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
- la riduzione contributiva dell’edilizia.
L’incentivo infine non spetta per i lavoratori inviati all’estero in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, sia non convenzionati che convenzionati. Per loro vige un regime contributivo speciale disciplinato dalla Legge n. 398/1987, che prevede il versamento dei contributi su retribuzioni convenzionali che non prevede riduzioni per assunzioni agevolate.
Aggiornamento 16/9/2021
Aggiornamento 08/10/2021
Esonero under 36 finalmente operativo
Con il messaggio n° 3389 del 07-10-2021 l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo dell’esonero connesso alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 ex art. art. 1, commi da 10 a 15 , legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Va sottolineato che le istruzioni riguardano esclusivamente le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, mentre per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 occorrerà attendere l’approvazione da parte della Commissione Europea.
L’Istituto chiarisce che l’esonero non è cumulabile, per i medesimi lavoratori, con la c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata dalla medesima legge di Bilancio 2021.
I datori di lavoro, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, o “GI48” per le assunzioni/trasformazioni effettuate in sedi ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609);
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la valorizzazione dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
È stato inoltre chiarito che nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.