In vigore dal 1° luglio 1995, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, la riduzione nel settore edilizia per i datori di lavoro esercenti attività classificata con ATECO dal 41.20.00 al 43.99.09 e con specifico inquadramento INPS (CSC da 11301 a 11305) comporta una diminuzione dei versamenti di contribuzione previdenziale dovuta ad INPS.
La riduzione mitiga l’onerosità della contribuzione virtuale che ricade sul datore di lavoro edile.
Nella formulazione legislativa originaria, la misura era soggetta ad autorizzazione ministeriale e operava sia sulla contribuzione previdenziale sia sul premio INAIL; dal 2008 invece opera in maniera strutturale, sebbene sia previsto che ogni anno il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze confermi o ridetermini la percentuale di riduzione.
Per quanto concerne il beneficio in riferimento ai premi assicurativi, la circolare INAIL n. 1 del 11/01/2019, richiamando l’art. 1 comma 1126 della Legge di Bilancio 2019, ha ricordato che la riduzione contributiva per il settore edile non trova più applicazione al premio INAIL a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Attualmente la misura è pari all’11,50 %, così come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023 trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato il 10 gennaio 2024.
La riduzione opera quindi solamente sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e diversa da quella di pertinenza del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Inoltre, la misura si applica solo sulle quote di contribuzione dovute per gli operai occupati a tempo pieno e non per gli operai assunti a tempo parziale o per gli impiegati.
La base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo è la retribuzione normalmente erogata se superiore alla retribuzione minima imponibile oppure quest’ultima in caso di adeguamento al minimale.
La misura viene applicata solo alle cd. contribuzioni minori, pertanto, dall’aliquota ordinaria dovranno essere dedotti l’aliquota IVS al 33 %, l’eventuale contributo CIGS dello 0,30 % a carico del lavoratore, lo 0,30 % destinato al finanziamento dei Fondi Interprofessionali e lo 0,20 % e lo 0,28 % destinati al Fondo di Garanzia del TFR e alle misure compensative previste per il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria o a forme pensionistiche complementari.
L’accesso al beneficio è subordinato al possesso della regolarità contributiva, del rispetto delle previsioni in materia di retribuzione imponibile e all’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Inoltre, il beneficio non è applicabile in presenza di contratti di solidarietà e sulla contribuzione dei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni.
È importante ricordare che la riduzione contributiva dell’11,50 % non opera in automatico pertanto è onere del datore di lavoro provvedere alla richiesta.
La circolare INPS n. 13 del 17/01/2024 fornisce le indicazioni operative per la richiesta in riferimento all’anno 2023.
Il datore di lavoro dovrà quindi procedere ad inviare telematicamente apposita istanza utilizzando il modulo “Rid-Edil” entro il 15 maggio 2024 e, in caso di definizione positiva della domanda da parte dell’INPS, l’Istituto procederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7N” per il periodo da gennaio ad aprile 2024.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens: il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere effettuato utilizzando il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
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