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    Settembre 1, 2021

    Il Contratto di rioccupazione: uno strumento in più per il rilancio

    Il decreto Sostegni bis ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, il cosiddetto contratto di rioccupazione al fine di sostenere la crescita economica e agevolare la rioccupazione e la riqualificazione di soggetti disoccupati.

    Il Contratto di rioccupazione 2021

    Il decreto Sostegni bis ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, il cosiddetto contratto di rioccupazione al fine di sostenere la crescita economica e agevolare la rioccupazione e la riqualificazione di soggetti disoccupati.

    Tale forma contrattuale rappresenta una novità assoluta: il contratto di rioccupazione si configura come un contratto di lavoro a tempo indeterminato sperimentale legato alla formazione professionale e premiante per i datori di lavoro che lo utilizzano.

    Esso soggiace alla disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mira a incentivare l’inserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

    La particolarità è la formazione del lavoratore: difatti la sua validità è condizionata alla definizione di un progetto di inserimento della durata di 6 mesi, al fine di adeguare ruolo e competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

     

     

    RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

     

    L’assunzione, che deve essere a tempo pieno e indeterminato e deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale (dunque il 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro) per un periodo massimo di 6 mesi nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

     

     

    MISURE E DURATA DELL’INCENTIVO

     

    L’incentivo in esame è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui e trova applicazione per le sole assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

    Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 6 mesi.

    La misura del beneficio spettante non può superare l’importo annuo di 6.000 euro, fruibile in quote mensili con un tetto massimo mensile pari a 500 euro (euro 6.000/12).

    Per le assunzioni o le cessazioni intervenute nel corso del mese il beneficio sarà calcolato rendendo a riferimento il valore di 16,12 euro giornalieri (euro 500/31).

     

    Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero:

    – i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

    – le contribuzioni minori (fondo di garanzia TFR, fondi di solidarietà di settore e di formazione continua)

    – le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti).

     

    In caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 252/2015 per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

     

    ESEMPIO: Assunzione di un lavoratore in azienda del settore industria che applica CCNL Metalmeccanica.

    Impiegato livello B2:

    Minimo retribuzione € 2.121,20 *13 = € 27.575,60

    Aliquota INPS datore di lavoro al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio: 28,58%

    Contributi INPS datore di lavoro oggetto di sgravio € 7.881,11;

    Sgravio massimo utilizzabile € 3.000,00 (€ 500 * 6 mensilità);

     

     

    DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

     

    Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

     

    Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione anche i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc. Inoltre, la locuzione “datori di lavoro privati” comprenderebbe anche gli enti pubblici economici. Parrebbero escluse, invece, le Banche e le Compagnie di Assicurazione.

     

     

     

    CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

     

    Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella medesima unità produttiva.

     

    Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

    1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;

    2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (cioè se il lavoratore non viene confermato);

    3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

     

     

    CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

     

    I datori di lavoro devono:

    – rispettare le condizioni generali previste all’art.1, comma 1175, legge n. 296/2006 (regolarità contributiva Durc, rispetto delle norme di legge, dei contratti collettivi nazionali o territoriali);

    – applicare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 (rispetto degli obblighi preesistenti, non violare il diritto di precedenza, non accedere ad agevolazioni in caso di sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale);

    – rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

    – rispettare le condizioni specifiche della legge di Bilancio 2021.

    Non trova applicazione il principio generale ex art. 31, D. Lgs. n. 150/2015 secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.

    Nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

     

    Per l’operatività dell’esonero occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione europea in quanto il beneficio contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.