L’articolo 40 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) convertito, con modificazioni, nella legge n. 85 ha previsto, per il solo anno fiscale 2023, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei c.d. “fringe benefit” a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito i relativi chiarimenti interpretativi indicando che, per arrivare alla somma complessiva di 3.000 euro, è possibile includere anche le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare le utenze domestiche (gas, luce ed acqua).
Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione?
L’ambito soggettivo di applicazione di questa norma riguarda la qualificazione di “figli fiscalmente a carico” che comprende anche quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, quelli adottati e quelli in affido.
I figli fiscalmente a carico rientrano in una di queste due casistiche:
- Figli di età inferiore o uguale ai 24 anni che non hanno un reddito personale superiore a 4.000 euro;
- Figli di età superiore ai 24 anni che non hanno un reddito personale superiore a 2.840,51 euro.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
L’agevolazione è riconosciuta, in misura intera, ad ogni genitore che fruisca di reddito da lavoro dipendente o assimilato, pur in presenza di un unico figlio, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi. Il beneficio spetta anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per i figli fiscalmente a carico, in quanto percepisce l’assegno unico ed universale.
A chi spetta l’agevolazione?
L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche nel caso in cui la detrazione per i figli fiscalmente a carico venga fruita dal genitore che, tra i due, possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, in quanto il figlio (o i figli) sono considerati fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di avere figli fiscalmente a carico, si applica l’ordinario limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1996 pari a 258,23 euro (valore dei beni ceduti, servizi prestati, ecc.) che non comprende pagamento delle utenze domestiche (gas, luce ed acqua).
La somma di 3.000 euro a titolo di fringe benefit, così come quella inferiore di 258,23 euro, è un limite, al superamento del quale viene applicata la tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit corrisposti al lavoratore.
Come richiedere l’agevolazione?
Il lavoratore che vuole beneficiare dell’agevolazione è tenuto a presentare una dichiarazione scritta al datore di lavoro con la quale afferma di avervi diritto, nella dichiarazione deve essere indicato il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui non venga presentata questa dichiarazione da parte del lavoratore, l’agevolazione non è applicabile.
La normativa prevede che i datori di lavoro applichino l’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. La Circolare 23/E specifica che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che il datore di lavoro provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.
Un ultimo chiarimento fornito dalla Circolare 23/E riguarda il c.d. “bonus benzina” di 200 euro previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 23/2023: essendo disciplinato da una differente normativa, è possibile per il datore di lavoro erogarlo in busta paga tenendolo distinto dai fringe benefit e specificando la normativa che dà origine all’esenzione fiscale.
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