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    Luglio 5, 2021

    Esonero under 35 in caso di apprendisti mantenuti in servizio ed ex studenti

    L’esonero per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età, introdotto dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205 e successivamente modificato nella L. 27 dicembre 2019 n. 160, presenta due particolari casistiche, trattate nella circolare Inps 40/2018 e nella circolare Inps 57/2020 ...

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    L’esonero per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età, introdotto dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205 e successivamente modificato nella L. 27 dicembre 2019 n. 160, presenta due particolari casistiche, trattate nella circolare Inps 40/2018 e nella circolare Inps 57/2020:

     

    • Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato
    • ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI EX STUDENTI

     

    Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato

    Ferme restando tutte le altre condizioni previste per usufruire dell’incentivo delle assunzioni dei giovani under 35, il punto 4 della circolare Inps 40/2018 prevede espressamente che il datore di lavoro possa usufruire dell’incentivo per il mantenimento in servizio dell’apprendista al termine del periodo formativo alle seguenti condizioni:

     

    • il termine del periodo di apprendistato deve essersi realizzato successivamente al 31/12/2017
    • il giovane non deve aver compiuto il trentesimo anno di età.

     

    MISURA DELL’INCENTIVO

    L’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 3000 euro su base annua e si può applicare a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’art.  47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

     

    In altre parole, il datore di lavoro potrà usufruire dei benefici contributivi in materia previdenziale e assistenziale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato e, in seguito, usufruire dell’esonero di cui al comma 100 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 per altri 12 mesi fino a un massimo di 3000 euro all’anno, fermo restando il requisito anagrafico in capo al lavoratore.

     

    ESEMPIO: Esonero per mantenimento in servizio DELL’APPRENDISTA AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO

    Mantenimento in servizio di un apprendista Impiegato che ha terminato il periodo di formazione il 31/03/2019 a 27 anni in un’azienda del settore Terziario raggiungendo il livello 2 del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi:

    • Minimo retribuzione € 2.010,38*14 = € 28.145,32
    • Aliquota Inps datore di lavoro al netto delle contribuzioni non oggetto di sgravio: 28,20%
    • Contributi Inps datore di lavoro oggetto di sgravio: € 7.936,48*50%= € 3968,49
    • Sgravio annuo massimo utilizzabile € 3.000,00
    • Sgravio utilizzabile per 12 mesi dal 01/04/2020 al 31/03/2021: € 3.000,00

    Secondo la circolare 40/2018, il beneficio spettante dovrà essere valorizzato in uniemens all’interno della sezione  <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>  indicando:

    • nell’elemento <TipoIncentivo> il valore “GAPP”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
    • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> “H00” (Stato);
    • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
    • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.

    I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue con i seguenti codici:

    • “L474” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017””;
    • “L475” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.

     

    ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO EX STUDENTI

    L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei  datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola–lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

     

    ESEMPIO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI EX STUDENTI UNDER 35

    Assunzione a tempo indeterminato in data 01/09/2020 come Impiegato di livello 2 del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi di un giovane sotto i 35 anni di età che ha conseguito il suo titolo di studio il 13/07/2020 e ha svolto in precedenza presso il datore di lavoro un periodo di alternanza scuola–lavoro:

    • Minimo retribuzione € 2.010,38*14 = € 28.145,32
    • Aliquota Inps datore di lavoro al netto delle contribuzioni non oggetto di sgravio: 28,20%
    • Contributi Inps datore di lavoro oggetto di sgravio: € 7.936,48
    • Sgravio annuo massimo utilizzabile € 3.000,00
    • Sgravio utilizzabile per 36 mesi dal 01/09/2020 al 31/08/2023: € 9.000,00

    Secondo la circolare 57/2020, il beneficio spettante dovrà essere valorizzato in uniemens all’interno della sezione  <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>  indicando:

    • nell’elemento <TipoIncentivo> il valore “GALT”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
    • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> “H00” (Stato);
    • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
    • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

    I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue con i seguenti codici:

    • “L476” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
    • “L477” (in caso di assunzione compresa tra gennaio 2019 e marzo 2020) avente il significato di “arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”. Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L477” potrà essere utilizzato anche nei mesi di maggio e giugno 2020, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente. Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
      • elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L477”;
      • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
      • elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
      • elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Nella circolare 40/2018 il codice L477 veniva indicato per valorizzare nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 gli arretrati delle assunzioni fatte tra gennaio e febbraio 2018.

    Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.