L’articolo 5 della legge 162/2021 riconosce un esonero dell’1% dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 50.000 euro annui, per i datori di lavoro privati con certificazione di parità di genere rilasciata secondo UNI/PdR 125:2022 da Organismi di valutazione accreditati.
Il messaggio INPS n. 4614 del 21 dicembre 2023 ha previsto, per i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023, la necessità di presentare telematicamente il modulo “SGRAVIO PAR_GEN_2023” entro il 30 aprile 2024 per poter fruire dell’incentivo suddetto.
Nel messaggio INPS n. 4614 sono state fornite tutte le indicazioni necessarie per presentare la domanda in maniera completa ed esaustiva. Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, che molti datori di lavoro interessati avevano indicato nella domanda una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.
Per tale motivo, l’INPS, tramite il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha dato ai datori di lavoro interessati la possibilità di rettificare le domande presentate erroneamente, rinunciando alla richiesta originaria e reinviando una nuova domanda con i dati esatti riferiti alla retribuzione media mensile globale, entro il 15 ottobre 2024.
Arrivati ad oggi, l’INPS elaborerà automaticamente tutte le domande trasmesse e, se la retribuzione inserita è inferiore a quella effettiva, l’esonero sarà concesso per un importo minore.
I datori di lavoro saranno informati sull’importo autorizzato attraverso il “Portale delle Agevolazioni” e verrà loro assegnato il codice autorizzativo “4R”, permettendo così la fruizione dell’esonero per l’intero periodo di validità della certificazione (36 mesi).
L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, ed è riparametrato su base mensile.
I datori di lavoro interessati fruiscono dell’incentivo in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
I datori di lavoro a cui verrà attribuito il CA “4R” all’esito dell’accoglimento dell’istanza dovranno esporre, nelle mensilità di validità della certificazione, la quota di esonero spettante, tramite il codice causale “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021.
L’importo andrà indicato a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
Per il recupero delle mensilità pregresse, pertanto dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente, i datori di lavoro dovranno indicare il codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).