Contattaci per maggiori informazioni

Compila il form, un nostro esperto ti contatterà per fornirti tutte le risposte che necessiti.



    (Informativa sulla privacy)

    Vuoi avere maggiori informazioni? Vuoi conoscere in dettaglio i nostri servizi?

    Contattaci telefonicamente. Il nostro team sarà felice di proporti le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

    Chiamaci +39 02 36576560.
    Settembre 11, 2024

    Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione

    Lo scorso 25 giugno 2024 è stato emanato un Decreto Interministeriale e la relativa relazione illustrativa da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero del Lavoro. Tale Decreto ha lo scopo di illustrare i chiarimenti circa le caratteristiche e le modalità di fruizione della maxi-deduzione costo del lavoro.

    Maxi-deduzione costo del lavoro

    L’ art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 ha previsto, per il solo anno 2024, una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2024. Lo scorso 25 giugno 2024 è stato emanato un Decreto Interministeriale con relativa relazione illustrativa, contenente alcuni chiarimenti circa le caratteristiche e le modalità di fruizione della maxi-deduzione costo del lavoro.

    Viene chiarito che il beneficio fiscale, pari al 20% di maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione ammesso in deduzione, potrà essere applicato solo qualora vengano soddisfatti alcuni requisiti.

    Incremento occupazionale

    I primi  requisiti riguardano l’incremento occupazionale, viene previsto infatti quanto segue:

    • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
    • Al termine del periodo d’imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, dovrà essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta 2023.

    La verifica deve comprendere anche le società controllate e collegate, così come definite dall’art.2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto. In quest’ultimo caso si richiama la definizione della c.d. “impresa unica” come indicata nel Regolamento UE 2023/2831. L’incentivo, quindi, sarà disconosciuto qualora non si sarà raggiunto un incremento occupazionale complessivo a livello di “gruppo interno”. In merito a questo punto, viene chiarito che:

    1. a) i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate saranno considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta;
    2. b) non si dovrà tener conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno.

    Rapporti di lavoro

    Per la corretta determinazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di operare correttamente il calcolo dell’incremento occupazionale, vengono considerati questi rapporti di lavoro avviati nel periodo di imposta 2024:

    • contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (in questo caso, il conteggio andrà fatto in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno);
    • contratti di apprendistato;
    • trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;
    • soci lavoratori di società cooperative (assunti come lavoratori dipendenti);

    Per l’impresa utilizzatrice vanno considerati i lavoratori somministrati, se l’assunzione con l’Agenzia per il lavoro sia stata a tempo indeterminato. L’agevolazione in tal caso spetta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro presso l’utilizzatore. I lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024 devono risultare in forza al termine del periodo d’imposta e calcolati “pro-quota” per i mesi di rapporto di lavoro, anche nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Non vengono considerati invece i seguenti rapporti di lavoro:

    • i contratti ceduti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per cessione di contratto (art. 1406 c.c.);
    • i lavoratori assunti dalla “casa madre residente” ma destinati ad una sua stabile organizzazione all’estero;
    • i lavoratori precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
    • i lavoratori assunti e in seguito distaccati all’estero, a decorrere dalla data del distacco e fino al termine dello stesso;
    • i lavoratori ricevuti in distacco da altra impresa.

    Determinazione della maggiorazione

    In merito alla determinazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione viene previsto quanto segue:

    1. Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:
    • il costo effettivo dei neoassunti sostenuto nel 2024 (come risulta da Bilancio al conto economico ex art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile); denominato retribuzioni, contributi e accantonamenti per il TFR maturato nell’esercizio;
    • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente classificabile nella medesima voce (B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023;
    1. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento.
    2. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216:
      • lavoratori svantaggiati o con disabilità;
      • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;
      • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
      • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
      • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
      • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
      • ex percettori reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

      Per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR) e per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (art. 54 del TUIR), occorre aver riguardo alle spese di lavoro dipendente sulla base del principio di cassa, ad eccezione del TFR che è deducibile per la quota maturata nel periodo di imposta.

      I soggetti che non adottano lo schema di conto economico, ai sensi dell’art. 2425 c.c., assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle medesime voci, di cui al 1° comma, lettera B), numero 9), dell’art. 2425 c.c.

      FIABILIS Italia

      Dal 2013 studiamo le migliori opportunità di ottimizzazione dei costi del lavoro e della previdenza sociale con una metodologia sostenuta dalle più avanzate tecniche di business intelligence e data mining.

      Scopri tutti i nostri servizi di ottimizzazione.