La riforma Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto l’agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori over 50 e disoccupati da oltre 12 mesi. L’esonero è applicabile sia che si tratti di contratti a termine, sia che si tratti di contratti a tempo indeterminato o di stabilizzazioni.
Con la Legge di Bilancio del 2021 è stato però aumentato al 100%, per il biennio 2021-2022, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’assunzione, o stabilizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, riguardi donne con più di 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi.
Per poter beneficiare dell’esonero nella sua misura massima non è possibile ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato.
L’esonero è applicabile, nella stessa misura, anche ai premi Inail dovuti per il lavoratore.
ASSUNZIONI OVER 50 | ||||||
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Uomini | Donne | |||||
Tipologia contrattuale | Durata esonero | % esonero INPS | % esonero Inail | Durata esonero | % esonero INPS | % esonero Inail |
Tempo determinato | 12 mesi | 50% | 50% | 12 mesi | 50% | 50% |
Tempo determinato | 18 mesi | 50% | 50% | 18 mesi | 100% (fino ad un massimo di €6.000,00) | 100% |
Stabilizzazione | 18 mesi complessivi | 50% | 50% | 18 mesi complessivi | 100% (fino ad un massimo di €6.000,00) | 100% |
Requisiti del lavoratore
Possono rientrare in questa tipologia di agevolazione i lavoratori che hanno i seguenti requisiti:
- Aver compiuto i 50 anni di età al momento della stipula del contratto di lavoro;
- Essere disoccupato da oltre 12 mesi;
- Aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) o domanda di Naspi;
- Essere iscritto al Centro per l’Impiego.
Requisiti dell’azienda
Per poter ricevere l’agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni d’età, l’azienda deve rispettare alcuni parametri:
- l’assunzione non deve essere effettuata in ottemperanza ad un obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- deve essere rispettato l’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- non devono sussistere sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva;
- rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Il lavoratore non deve essere stato licenziato, negli ultimi 6 mesi, dalla stessa azienda che assume né da un’altra ad essa collegata.
ATTENZIONE: La riduzione contributiva spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Modalità di richiesta dell’incentivo
I datori di lavoro interessati devono trasmettere apposita istanza all’Inps avvalendosi del modulo 92-2012 presente sul portale prima dell’invio della denuncia contributiva contenete la contribuzione agevolata.
L’Istituto, effettuati i controlli formali, in caso di esito positivo procederà all’attribuzione del codice di autorizzazione 2H avente il seguente significato: datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”
I datori di lavoro ammessi all’incentivo sono tenuti a denunciare il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale della denuncia Uniemens il codice “55” che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
Gli incentivi per l’assunzione consistono in una serie di benefici contributivi o economici destinati ai datori di lavoro che decidono di assumere determinate categorie di lavoratori. I provvedimenti puntano alla riduzione della disoccupazione per coloro che, per diverse motivazioni, risultano svantaggiati nel processo di inclusione nel mercato del lavoro: disabili, giovani under 36, donne.