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    Luglio 21, 2021

    Premi INAIL: come identificare le operazioni complementari e sussidiarie

    L’INAIL, con nota n. 7651 del 2021, ha recentemente fornito le istruzioni operative per consentire di individuare, all’interno di un ciclo produttivo, quali operazioni possano essere considerate complementari e sussidiarie, al fine del calcolo dei premi assicurativi.

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    L’INAIL, con nota n. 7651 del 2021, ha recentemente fornito le istruzioni operative per consentire di individuare, all’interno di un ciclo produttivo, quali operazioni possano essere considerate complementari e sussidiarie, al fine del calcolo dei premi assicurativi.

    La nota fornisce, infatti, le linee guida alle quali i funzionari INAIL devono attenersi per una corretta classificazione delle operazioni complementari e sussidiarie.

     

    Nozione di “lavorazione”

    La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa.

    Per lavorazione principale si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso).

    L’articolo 9, comma 1, delle MAT 2019 stabilisce, infatti, che agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

     

    Operazioni complementari e sussidiarie

    Un’operazione complementare è quella che costituisce un complemento dell’attività o lavorazione principale svolta dall’azienda, che sia indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa.

     

    Un’operazione sussidiaria invece è quella che, anche se eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, seppure non indispensabile.

    Si tratta quindi di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico.

     

    Le operazioni complementari e sussidiarie per essere tali devono essere eseguite nella misura strettamente necessaria alla realizzazione della lavorazione e devono essere classificate alla stessa voce di tariffa di quest’ultima.

     

    La corretta classificazione delle operazioni è da sempre stata oggetto di contenzioso, e per buona parte la questione ha dovuto richiedere l’attenzione del Giudice ordinario fino all’ultimo grado di Cassazione.

    Proprio questo particolare denota la criticità dell’argomento per la sua incidenza sul premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro.

    Nel documento operativo in esame vengono riportati alcuni casi pratici con l’intento di evidenziare le logiche per una corretta classificazione:

     

    Mense aziendali

    Per decenni le mense aziendali sono state ritenute il tipico esempio dell’operazione sussidiaria.

    Secondo l’Istituto invece devono essere classificate come lavorazione autonoma, fatta eccezione per le mense scolastiche, alle quali si applica invece il principio di sussidiarietà.

     

    Pulizie dei locali aziendali

    La nota in argomento sul punto parte con una premessa: “…l’attività di pulizia dei locali aziendali è finalizzata alla migliore e più idonea fruizione dei locali e delle attrezzature…”.

    In questa ottica le attività di pulizia dei locali sono considerate sussidiarie, fatta eccezione per le lavorazioni classificate alla esclusiva voce di tariffa 0722 (comunemente chiamato “rischio elettrico”)

    In buona sostanza, le attività di pulizia negli studi professionali, ad esempio, non possono considerarsi attività sussidiarie, ma dovranno essere classificate come lavorazione autonoma con l’attribuzione di una specifica voce di tariffa.

    Allo stesso modo attività aziendali come la piccola manutenzione o il portierato e il servizio di autista non verranno considerate sussidiarie alla lavorazione classificata in via esclusiva alla voce di tariffa 0722.

     

    Trasporto merci aziendali

    Sul tema viene ribadito il principio, da sempre sostenuto dall’Istituto, che inquadra il trasporto delle proprie merci per rifornire i punti vendita o al cliente finale non è attività autonoma, bensì complementare.

    Si considera eccezione, invece, l’attività di deposito in quanto considerata “lavorazione complessa” ed esclusa esplicitamente dal ciclo produttivo.

     

     

    Queste istruzioni operative sono da considerarsi un passo importante verso una maggiore trasparenza nella lettura delle Tariffe se considerato il tecnicismo che le caratterizza.