Secondo i dati ISTAT, chi ha perso il lavoro durante la pandemia è per il 98% donna.
A fronte di questa evidenza, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un’agevolazione a tutela delle donne.
La legge n. 178/2020, infatti, ha sancito all’articolo 1, comma 16, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni di donne lavoratrici, riconoscendo in via sperimentale nel biennio 2021-2022 un esonero contributivo spettante nella misura del 100 % e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Si tratta pertanto di una rivisitazione della norma contenuta nella “Riforma Fornero”, la quale prevedeva già dal 2013 una riduzione del 50% dei contributi a carico azienda per particolari assunzioni di lavoratrici svantaggiate.
L’INPS fornisce, con la circolare n. 32/2021, i criteri soggettivi e oggettivi e le condizioni necessarie per l’acceso all’agevolazione. Li spieghiamo nel corso di questo articolo.
Datori che accedono all’agevolazione
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo; l’agevolazione non si applica invece nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Ambito soggettivo di applicabilità dell’agevolazione
Le lavoratrici a cui si rivolge l’agevolazione sono le “donne svantaggiate” rientranti in una delle seguenti categorie:
a) donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti);
c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i settori e le professioni consultare il Decreto Ministeriale n. 234 del 16 ottobre 2020;
d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Tipologia di rapporti di lavoro agevolati
Il beneficio è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro agevolato.
Il beneficio spetta anche in caso di rapporti di lavoro part-time, di socio lavoratori di cooperativa e di lavoratrici assunte a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per complessivi 18 mesi dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
Misura dell’agevolazione
Vale per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 ed è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo 6.000 euro annui. Non sono oggetto di sgravio le solite contribuzioni minori (fondo di garanzia TFR, fondi di solidarietà di settore e di formazione continua).
Per il tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Esempio:
- Aliquota Industria carico datore di lavoro per impiegati 28,58% e per operai 30,80% (al netto delle contribuzioni minori non oggetto di sgravio).
- Metalmeccanici Industria impiegato 7^ livello retribuzione 2.336,02 *13 = 30.368,26 €
- Contributi annuali datore 8.679,24 €, sgravio annuo massimo utilizzabile 6.000,00 €.
- Metalmeccanici Industria operaio 1^ livello retribuzione 1.330,54 *13 = 17.297,02 €
- Contributi annuali datore 5.327,48 €, sgravio annuo massimo utilizzabile 5.327,48 €.
Cumulabilità con altre agevolazioni
É compatibile la fruizione con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi (ad esempio esonero occupazione giovanile art. 1 comma 100 e ss. legge 205/2017).
Condizioni oggettive per la fruibilità dell’agevolazione
I datori di lavoro devono rispettare le condizioni generali previste all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (regolarità contributiva Durc, rispetto delle norme di legge, dei contratti collettiviti nazionali o territoriali) e applicare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015 (rispetto degli obblighi preesistenti, non violare il diritto di precedenza, non accedere ad agevolazioni in caso di sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, non assumere una lavoratrice licenziata nei 6 mesi precedenti).
L’agevolazione spetta solo nel caso in cui la nuova assunzione rispetti il concetto di incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Nello specifico, si deve confrontare il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione. Proprio per questo motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione non si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già fruite.
Inoltre, la legge chiarisce che il beneficio dell’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi della comunicazione del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro, ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
L’INPS emanerà un messaggio con le istruzioni operative per la fruizione dell’agevolazione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.