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    Marzo 18, 2020

    #DecretoCuraItalia Fiabilis risponde

    Stiamo studiando il Decreto “Cura Italia” per porci domande e cercare risposte che metteremo a disposizione di tutti focalilzzandoci sulle Misure di Sostegno al Lavoro.

     

    Stiamo studiando il Decreto “Cura Italia” per porci domande e cercare risposte che metteremo a disposizione di tutti focalilzzandoci sulle Misure di Sostegno al Lavoro.

    Ecco alcuni dei punti che stiamo cercando di chiarire:

    1. Come si concilia la richiesta di ammortizzatori sociali prevista nel D.L. 9/2020 sulle misure urgenti in favore di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con quella prevista nel Decreto “Cura Italia”?

    Ci siamo consultati con uno dei massimi esperti in materia, il dottor Eufranio Massi che, in attesa di chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro e di INPS, ci ha spiegato che per le imprese che hanno sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto i due provvedimenti speciali si sommano nei limiti delle risorse disponibili. Di conseguenza, un’azienda che ha unità produttive in Emilia può cumulare, qualora ne abbia bisogno, con la causale COVID-19, il mese previsto dal D.L. n. 9/2020 con le 9 settimane del nuovo provvedimento.
    Alla scadenza della prima concessione andrà presentata una ulteriore istanza alla luce della nuova previsione del “Cura Italia”. Per le altre sedi che non rientrano nelle 3 Regioni ma comunque previste nel D.L. n. 9/2020, sarà necessario fare singole istanze per ogni territorio regionale, dopo che le stesse Regioni avranno sottoscritto gli accordi con le parti sociali.

     

    2. Come posso riconoscere il premio per i miei dipendenti che hanno lavorato nel mese di marzo in regime di emergenza sanitaria?

    Con il DL “CURA ITALIA” viene introdotto un premio per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000€, che durante l’emergenza abbiano prestato servizio nel mese di marzo 2020 presso la propria sede di lavoro.

    Il datore di lavoro può riconoscere il premio in via automatica, possibilmente con la retribuzione di aprile o eventualmente entro il conguaglio di fine anno, e potrà recuperare il premio tramite compensazione in fase di versamento delle imposte tramite Modello F24. Importante sapere che l’importo erogato non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente e verrà riproporzionato in base alle effettive giornate di lavoro svolto.

     

    3. Quali procedure bisogna seguire per richiedere ed ottenere la CIG in deroga?

    Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e del FIS, potranno presentare le domande di CIG in deroga alle singole Regioni, nelle quali sono presenti sedi aziendali.

    Dopo aver sottoscritto, anche telematicamente, accordi sindacali con le OO.SS., la procedura sarà la seguente:

    • le domande vengono inviate attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dalle singole Regioni;
    • le singole Regioni trasmettono a INPS il provvedimento di concessione unitamente all’elenco nominativo dei dipendenti dell’azienda beneficiari;
    • l’INPS emette il provvedimento di autorizzazione per l’azienda e lo trasmette via PEC al datore di lavoro;
    • l’azienda trasmette ad INPS il modello SR41 per il pagamento ai dipendenti delle integrazioni salariali.

    Le aziende con sedi aziendali in 5 o più regioni trasmetteranno un’unica domanda di Cassa in Deroga al Ministero del Lavoro.

     

    4. Si può richiedere la CIGD per COVID -19 se per i lavoratori interessati non sono stati utilizzati tutti gli altri strumenti di flessibilità (ferie, permessi etc.)?

    Sembra preferibile, in via prudenziale, non farlo. L’invito del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 è quello di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso l’utilizzo degli istituti previsti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

    E’ bene però ricordare di utilizzare questo strumento in maniera adeguata, in particolare privilegiando il regime di smart – working, qualora sia possibile applicarlo, per evitare di entrare in contrasto con la ratio della norma imponendo l’utilizzo delle ferie al solo fine di ridurre i costi.

     

    5. Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione di CIGO e FIS, ma versano unicamente i contributi a finanziamento della CIGS (come le aziende del settore Commercio con più di 50 dipendenti), in relazione all’emergenza COVID19, potranno utilizzare unicamente la Cassa integrazione in Deroga?

    In base alle previsioni contenute agli art. 19/22 del Decreto “Cura Italia” e nel Comunicato stampa collegato al CDM del 16/03/2020, la CIG in deroga sembra l’unico ammortizzatore sociale concesso a queste tipologie di aziende per fronteggiare le conseguenze derivanti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica.

     

    6. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, qualora abbiano necessità di utilizzare questo ammortizzatore per far fronte a situazioni di crisi/ristrutturazione non collegate all’emergenza sanitaria COVID 19, possono utilizzarlo? Ci sono delle facilitazioni?

    Le aziende che hanno necessità di utilizzare tale strumento per motivi estranei a COVID 19, come previsto dall’art. 20 del Decreto “Cura Italia”, potranno continuare a farlo.

    Inoltre, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, saranno facilitate in quanto all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del DL 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

     

    7. I 3 giorni mensili di congedo retribuito della legge 104 vanno sommati agli ulteriori 12 giorni introdotti dal DL “Cura Italia”? E questi 12 giorni ulteriori vanno considerati su base mensile o complessivamente per entrambi i mesi?

    L’art 24 del Decreto “Cura Italia” prevede che i beneficiari dei permessi retribuiti ex art.33 comma 3 della L. 104/1992 potranno godere di ulteriori 12 giornate di permesso fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

    La Relazione tecnica al Decreto chiarisce che l’incremento, rispetto agli attuali 3 giorni di permesso mensili, è pari ad ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Pertanto per il periodo marzo/aprile 2020 i beneficiari di tale normativa potranno godere di 18 giornate di permesso retribuito (3+3+12).

    Specifichiamo che l’articolo 24 comma 2 del Decreto stabilisce che, limitatamente al personale sanitario, il beneficio è riconosciuto solo compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

     

    8. Come deve essere gestito dall’azienda il periodo trascorso in quarantena obbligatorio con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva?

    Secondo l’art.26 del Decreto “Cura Italia il periodo di quarantena obbligatoria è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
    Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, ma sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto, anche in assenza del provvedimento
    In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.

     

    9. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie per chi ha disabilità o immunodepressione, anche se non affetto da Coronavirus, come deve essere gestito?

    Secondo l’art.26 del Decreto ”Cura Italia” fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

     

    10. Le aziende che hanno già trattenuto in busta paga i contributi previdenziali ai propri dipendenti possono sospendere il versamento integrale dei contributi?

    In una nota del 21 marzo l’Inps rivede quanto indicato nella circolare 37/2020 in merito all’obbligo di versare i contributi già trattenuti ai dipendenti “alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (DL n. 18/2020)”. L’Inps sostiene che il DL “favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione […] o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo […]”. Entrambe le soluzioni di versamento offerte saranno senza applicazione di sanzioni e interessi.

     

    11. I buoni pasto devono essere comunque corrisposti ai lavoratori in smart working?

    L’art. 20 del d.lgs 81/2017 prevede che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

    Pertanto, se previsti nel contratto, i buoni pasto continueranno ad essere erogati anche nella modalità smart working attivata in occasione di questa emergenza epidemiologica.

     

    12. Può il datore di lavoro anticipare il trattamento di CIG in deroga ai propri dipendenti? Ed esiste l’obbligo di accordo sindacale per l’attivazione della Cassa integrazione in deroga?

    La CIG in deroga viene erogata direttamente dall’Inps, come specificato dall’art 22 comma 6 del Decreto Cura Italia.

    Per quanto riguarda l’accordo sindacale per l’attivazione della CIG in deroga, questo è necessario solo per datori di lavoro con più di 5 lavoratori calcolati come media nel semestre precedente l’intervento. La richiesta di accordo si manifesta attraverso una domanda telematica da inviare ai sindacati territoriali entro 5 giorni dalla richiesta di CIG e nel caso in cui le Organizzazioni sindacali non dovessero rispondere, vale la pratica del silenzio/assenso.

     

    13. Se un lavoratore si trova per tutto il mese in regime CIG a zero ore, quale sarà la sua retribuzione?

    L’integrazione non può superare l’80,00% della retribuzione ricorrente. Si applica inoltre il massimale legale mensile. Se la retribuzione mensile, maggiorata delle mensilità aggiuntive, nel 2020, è inferiore o uguale a 2.159,48 euro, l’integrazione è assoggettata al massimale legale mensile netto di 939,89 euro. Se superiore, il massimale sale a 1.129,66 euro (valori circolare Inps n. 20/2020).

     

    14. In questo periodo di emergenza sanitaria è possibile attivare lo smart working per i tirocinanti?

    Diverse Regioni hanno predisposto la sospensione dei tirocini a causa dell’emergenza sanitaria. Questi potranno essere recuperati, con proroga, al termine di questa emergenza.
    Ciò premesso, precisiamo che l’art. 18 comma 1 della Legge 81/2017 dispone “che allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, [le misure] promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti”.
    Inoltre, nelle linee guida dell’accordo Stato-Regioni, del 25 maggio 2017 è specificato che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e che nelle ipotesi di sospensione del tirocinio non viè obbligo di corrispondere indennità di partecipazione. Analizzando la normativa di riferimento, dunque, in assenza di precise disposizioni da parte delle singole Regioni, si ritiene che il tirocinante non possa svolgere alcuna attività in smart working.
    Vi sono, però, alcune eccezioni come la Regione Lombardia che consente di svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso, tuttavia, gli obiettivi formativi del tirocinio dovranno essere riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità.

     

    15. Gli Assegni Nucleo Familiare (ANF) vengono pagati durante la cassa integrazione?

    Gli Anf vengono regolarmente erogati e si sommano dunque al trattamento di Cassa Integrazione ordinaria, Straordinaria ed in Deroga.
    Gli Anf non vengono invece erogati quando l’integrazione salariale avviene tramite assegno ordinario ovvero nei confronti di lavoratori dipendenti di aziende aderenti al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

     

    16. In un’ottica di semplificazione, l’INPS ha effettuato modifiche in merito al modello “SR41” per il pagamento diretto della cassa integrazione, come ad esempio quella in deroga, ed il relativo invio (vedi quesito nr.3).

    Data l’attuale emergenza, Inps ha infatti stabilito che non sarà più necessario far firmare il modello al lavoratore per il quale si richiede la cassa integrazione. E, novità molto importante e già operativa, è quella di consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da inviare.
    Inoltre, la versione cartacea di questo modello verrà definitivamente dismessa, con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

     

    17. Come deve essere inoltrata la domanda di cassa in deroga dalle aziende con sedi in più regioni?

    La circolare 8/2020 del Ministero del Lavoro specifica che l’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma Cigsonline con la causale “Covid–19 Deroga”.
    Considerato che la piattaforma Cigsonline permette sia l’invio cartaceo sia quello digitale, evidenziamo che qualora l’azienda abbia inviato l’istanza con modalità diversa da quella sopra indicata, dovrà trasmettere una nuova istanza con modalità telematica.

     

    18.Proroghe e sospensioni per emergenza Covid-19

    Il decreto- legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), in vigore dal 9/04/2020, proroga la sospensione dei versamenti contributivi e tributari, in continuità – ma con alcune novità relative a fatturato e compensi – con quanto previsto dal precedente decreto-legge n.18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
    Il Decreto Cura Italia ha introdotto inoltre la proroga della scadenza validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva: tutti i DURC che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art.103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.).
    In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto Liquidità ha inoltre introdotto una proroga per la validità dei certificati DURF emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

     

    19.Nota dell’Inail del 10 aprile 2020

    Inail, dopo la pubblicazione della circolare nr.13 del 3 aprile 2020, ha fornito – in una nota del 10 aprile – alcuni chiarimenti sulle prestazioni garantite ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale ed in particolare sulla compilazione del certificato di infortunio da parte del medico e sui casi che sono coperti dalla tutela dell’Istituto.
    La nota chiarisce che verrà accettata anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche. Sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l’infezione e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro. Il medico, all’interno del certificato, non dovrà inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coinciderà con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l’Inail erogherà comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro.

     

    20.L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla determinazione del premio di 100 euro previsto dall’art. 63 del Decreto “Cura Italia”.

    Con la Risoluzione n.18/e del 9 aprile 2020 sono stati forniti ulteriori delucidazioni ed esempi, oltre a quanto già esposto nella Circolare n. 8/e del 3 aprile 2020 ai punti 4.1 e 4.4, sul calcolo del premio previsto per i dipendenti che durante il mese di marzo hanno prestato la loro attività lavorativa presso la sede aziendale.
    Il premio spetta per il periodo di lavoro effettivamente svolto e non è da riproporzionare per chi ha un orario part time.