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    Ottobre 27, 2021

    Misure temporanee in materia di assegno per figli minori e nuovo assegno unico 2022

    Grandi novità in tema di Assegno per il Nucleo Familiare, ci troviamo in una sorta di periodo di passaggio che ci prepara all’arrivo del nuovo Assegno Unico, probabilmente in vigore dal 1 gennaio 2022.

     

    Grandi novità in tema di Assegno per il Nucleo Familiare, ci troviamo in una sorta di periodo di passaggio che ci prepara all’arrivo del nuovo Assegno Unico, probabilmente in vigore dal 1 gennaio 2022.

     

     

    Normative di riferimento

     

    Procediamo con ordine, ad oggi, con il decreto legge 79/2021, attuativo della legge delega 46/2021Delega  al  governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure  a  sostegno  dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, è stata riconosciuta una maggiorazione agli aventi diritto all’ANF, pari ad euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei fino a 2 figli e di euro 55 sempre per ciascun figlio, per i nuclei di almeno 3 figli. L’aumento in questione è stato corrisposto a decorrere dal 1^ luglio 2021 e sarà valido fino al 31 dicembre 2021, infatti i dipendenti interessati hanno trovato, dalla busta paga di luglio 2021, una nuova  riga in aggiunta alla specifica degli ANF, con la dicitura “Maggiorazione Anf ART 5 dl 79/2021”.

     

     

    Chi può usufruire dell’“Assegno ponte”?

     

    In parallelo alla maggiorazione ANF per i lavoratori dipendenti, il decreto legge in questione ha inoltre introdotto il cosidetto “Assegno ponte”,  sempre dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a beneficio dei nuclei con figli minori attualmente esclusi dagli ANF, in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro. L’importo mensile del sostegno al reddito è erogato direttamente dall’INPS in funzione dell’ISEE e del numero di figli minori e dovrà essere richiesto previa domanda da inoltrare all’Istituto tramite il portale web, Contact Center o patronato. L’assegno ponte è erogato ai lavoratori autonomi, ai disoccupati, ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri, ai titolari di pensione da lavoro autonomo e ai nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

     

     

    Il Passaggio all’Assegno Unico

     

    Considerando che la maggiorazione temporanea in busta paga e l’assegno ponte sono isituti temporanei, riconosciuti  dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è ipotizzabile, a meno di eventuali proroghe, il passaggio di entrambi all’assegno unico a decorrere dal 1° gennaio 2022. La modifica sarà senz’altro proceduta da uno o più decreti legislativi, oltre che da una circolare INPS esplicativa delle modalità di inoltro delle istanze e di altri aspetti operativi.

    Ma ci sono alcune anticipazioni contenute nella legge delega 46/2021 che vorremmo condividere per preparare i destinatari che beneficieranno del nuovo assegno unico:

     

     

    Come funzionerà?

     

    L’assegno unico sarà calcolato in base all’ISEE e al numero dei figli a carico. Verranno riconosciute maggiorazioni per: figli successivi al secondo; figli con disabilità, secondo un aumento compreso tra il 30 ed il 50%; madri di età inferiore a 21 anni. Per i figli maggiorenni, al contrario, spetterà un ammontare inferiore rispetto agli under 18.

     

     

    In che modo verrà erogato?

     

    Attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta; In alternativa tramite erogazione diretta al beneficiario, attraverso bonifico su conto corrente o domiciliato.

     

     

    L’assegno unico verrà tassato?

    Le somme corrisposte a titolo di assegno unico non subiranno alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse non entreranno nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

     

     

    Quali altre misure saranno sostituite dall’assegno unico?

     

    Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

    Assegno di natalità;

    Premio alla nascita;

    Fondo di sostegno alla natalità;

    Detrazioni fiscali per figli a carico, compresa l’ulteriore detrazione che chi ha almeno quattro figli.

    Saranno invece mantenute le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico.

     

     

    Compatibilità dell’assegno unico con altri sostegni al reddito

     

     Ad eccezione delle misure sopra elencate, l’assegno unico sarà pienamente compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e con il Reddito di cittadinanza.

     

    Restiamo in attesa di conoscere le future mosse del legislatore.