Contattaci per maggiori informazioni

Compila il form, un nostro esperto ti contatterà per fornirti tutte le risposte che necessiti.



    (Informativa sulla privacy)

    Vuoi avere maggiori informazioni? Vuoi conoscere in dettaglio i nostri servizi?

    Contattaci telefonicamente. Il nostro team sarà felice di proporti le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

    Chiamaci +39 02 36576560.
    Febbraio 21, 2024

    ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI ADI E SFL

    Scopri nel nostro articolo le indicazioni operative dell'INPS sull’esonero per l’assunzione di percettori dell'Assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

    Fiabilis_agevolazioni

    Con la circolare n. 111 del 29/12/2023, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative riguardanti l’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), introdotti con il c.d. D.L. Lavoro (artt. 10 e 12 comma 10 del D.L. n. 48 del 04/05/2023 convertito nella Legge n. 85 del 03/07/2023).

     

    Chi sono i beneficiari?

    La norma ha infatti previsto un’agevolazione sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro privati che assumono a partire dal 1° gennaio 2024 i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con:

     

    •  Un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

    Durata: 12 mesi (24 mesi in caso di trasformazione da TD a TI).
    Misura: 100% dei contributi previdenziali carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

    Nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

    L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato per un massimo di 24 mesi (massimo 12 mesi durante il tempo determinato + 12 mesi dalla trasformazione)

     

    • Un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale.

    Durata: 12 mesi (e comunque non oltre la durata del TD).
    Misura: 50% dei contributi complessivi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo annui pari a 4.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

     

    L’esonero contributivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL ed è riconosciuto solo ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

    Importante evidenziare come l’incentivo spetti solo in caso di assunzione di soggetti che effettivamente siano già beneficiario del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non spetti per i soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

     

    Opportunità per le agenzie per il lavoro

    Interessante la previsione per cui, se l’assunzione dei soggetti avviene in conseguenza dell’intermediazione di un’agenzia per il lavoro (con utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e ricerca attiva), la stessa ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30%, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro) in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 1.200 euro (30% di 4.000 euro) in caso di tempo determinato.

    Invece, nel caso di assunzione di una persona disabilità, realizzatasi grazie all’attività di intermediazione svolta da particolari enti (patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, enti del terzo settore e imprese sociali), agli stessi viene riconosciuto un contributo pari al 60 % dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di tempo indeterminato e all’80 % per il tempo determinato/stagionale.

    Il contributo alle agenzie per il lavoro e agli enti sopra indicati, in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, spetta una tantum per ogni soggetto assunto.

     

    L’INPS precisa che le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo con riguardo a tutte le gestioni previdenziali interessate saranno fornite con successivo messaggio.

     

    FIABILIS Italia

    Dal 2013 studiamo le migliori opportunità di ottimizzazione dei costi del lavoro e della previdenza sociale con una metodologia sostenuta dalle più avanzate tecniche di business intelligence e data mining.

    Scopri tutti i nostri servizi di ottimizzazione.