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    Gennaio 8, 2024

    LEGGE DI BILANCIO 2024: FOCUS LAVORO E SICUREZZA SOCIALE

    La Legge di Bilancio 2024 è stata approvata dal Parlamento il 28/12/2023. Scopri nel nostro articolo le novità introdotte

    Fiabilis_Legge di Bilancio 2024

    L’approvazione della Legge di Bilancio 2024 del 28/12/2023 ha visto una sostanziale conferma di quanto già previsto nella bozza di fine ottobre 2023 (Leggi il nostro precedente articolo).

     

    Le principali novità in materia di lavoro e sicurezza sociale

     

    • Confermata anche per il 2024 la riduzione di 7 punti percentuale dell’aliquota INPS a carico del lavoratore se la retribuzione dello stesso è inferiore a € 1.923 e di 6 punti percentuali se superiore a € 1.923 ma inferiore a € 2.692. Su tredicesima e quattordicesima non si applica tale riduzione;
    • Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 % della quota dei contributi previdenziali a loro carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Stessa previsione per le lavoratrici madri con due figli fino al decimo anno di età del figlio più piccolo ma solo limitatamente al 2024;
    • Innalzata a € 1.000 la soglia di esenzione dei fringe benefit (compreso il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa) per il solo 2024. Il limite di cui sopra è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, previa richiesta del lavoratore al datore di lavoro;
    • Confermata anche per il 2024 la detassazione dei premi di produttività con applicazione dell’aliquota al 5 %;
    • Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario non concorre alla formazione del reddito per tutti quei dipendenti di strutture turistico-alberghiere che nel 2023 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro;
    • Diventa strutturale la misura dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. La domanda da parte del soggetto dovrà essere presentata all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione e l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;
    • Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, per 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto in tempo indeterminato e per 24 in caso di assunzione a tempo indeterminato;
    • La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata dai datori di lavoro non agricoli solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali IVS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
    • Per i lavoratori che terminano il congedo di maternità/paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene elevata all’80 % la misura dell’indennità di congedo parentale per la durata massima di un mese e al 60 % di un ulteriore mese (elevato all’80 % solo per il 2024).

     

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