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    Giugno 17, 2020

    Dall’Infortunio da Coronavirus a quello in itinere. Tutte le differenze sugli infortuni sul lavoro.

    L’articolo di oggi nasce da una collaborazione con Michele Fiorella, Consulente del Lavoro Fiabilis Group: con lui abbiamo affrontato la tematica dell’infortunio sul lavoro, argomento che suscita sempre grande interesse e, soprattutto considerando i discussi casi da infortunio sul lavoro da Covid-19.

    Focus infortunio sul lavoro 2020 da Covid-19

    Grazie al lavoro di Michele Fiorella abbiamo un punto di vista legislativo in grado di fare un po’ di chiarezza su questo argomento.

    Partiamo dalla vostra esperienza

    Secondo dati Inail in Italia purtroppo ci sono troppi infortuni sul lavoro e moltissimi sono addirittura mortali.
    La prevenzione sui luoghi di lavoro è l’unico vero strumento di contrasto agli infortuni.
    Ovviamente attuare queste procedure di prevenzione ha dei costi da dover sostenere. È anche per questo che la nostra mission è quella di liberare liquidità per le aziende che potranno quindi investire in prevenzione, migliorando la propria performance e la salute stessa dei dipendenti, che potranno sentirsi realmente più sicuri, senza che per l’azienda sia un aumento di costo, ma un guadagno comune.

    Le leggi italiane in merito all’infortunio sul lavoro

    • Articolo 38 della Costituzione Italiana: […] ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. […] i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio.
    • Articolo 2110 del Codice Civile: in caso di infortunio il lavoratore ha diritto alla tutela economica prevista dalla Legge e dalla Contrattazione collettiva e alla conservazione del posto di lavoro nei limiti previsti dalla Legge. Infatti, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge. Il c.d. periodo di comporto di 180 giorni per anno solare.

    Quando un infortunio viene definito infortunio sul lavoro?

    Come ci spiega Michele Fiorella, per essere qualificato come infortunio sul lavoro, l’evento dev’essere avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro e abbia determinato la morte o un’inabilità temporanea o assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
    Con occasione del lavoro si intende ogni rischio collegato all’attività lavorativa, pertanto l’orario di lavoro può, a volte, esser messo in secondo piano. Infatti, il presupposto per la copertura dell’infortunio è che il lavoratore si sia infortunato mentre lavorava o che comunque ci sia una causalità tra lavoro ed infortunio.

    Quali sono le tipologie di infortunio esistenti?

    Oltre al classico infortunio sul posto di lavoro l’Art. 12, L’art 12, D.Lgs. n. 38/2000 ha ampliato il perimetro di assicurazione INAIL:

    • L’infortunio in itinere, ovvero gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
      Nell’infortunio in itinere sarà necessario dimostrare che il tragitto percorso sia il più veloce e sicuro, infatti non dovranno esservi interruzioni o deviazioni e che lo spostamento sia necessario, infatti se esiste una mensa aziendale e il lavoratore decide di andare presso un’altra struttura, sarà lo stesso lavoratore che si sarà deliberatamente esposto ad un rischio maggiore. Assume rilevanza anche il mezzo utilizzato, infatti il mezzo pubblico è considerato il meno rischioso, ma può essere coperto anche l’infortunio in itinere qualora venga utilizzato anche il mezzo proprio, purché sia prevista la situazione di necessità, come ad esempio il tempo molto maggiore di percorrenza del mezzo pubblico. Purtroppo, in mancanza di tali presupposti l’INAIL non riconoscerà l’infortunio e tale evento sarà automaticamente rimesso alla gestione della malattia INPS.
    • La malattia professionale: l’Inail oltre ad assicurare l’evento violento occorso in occasione di lavoro (l’infortunio), copre anche la malattia professionale che è un evento non violento, ma che agiste lentamente e progressivamente sull’organismo. Per essere qualificate come professionali, le malattie non devono solo sopraggiungere in occasione di lavoro, ma deve esistere tra il rischio professionale e la malattia stessa un rapporto causale o concausale. Tale rischio può essere provocato non solo dalla lavorazione svolta, ma anche dall’ambiente in cui la lavorazione viene svolta (c.d. rischio ambientale).
    • Infortunio COVID-19: a livello legislativo se ne parla nel secondo comma dell’articolo 42 del Decreto Cura Italia, a riguardo c’è stato un grosso dibattito. L’articolo sancisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, rileva la medesima tutela prevista all’infortunato. Inoltre, lo stesso comma prevede che le prestazioni Inail siano concesse anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. In ogni caso già il decreto aveva stabilito che i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini dell’oscillazione, pertanto ad un aumento di infortuni da Covid-19 non ci sarà nessun aumento del tasso applicato all’azienda.Relativamente all’infortunio da Covid-19 sono emerse problematiche, in particolare molti imprenditori e non solo si chiedevano se sull’imprenditore potesse gravare o meno la responsabilità di aver contratto un virus nuovo e letale, in un periodo dove nemmeno i governi nazionali erano in grado di dare linee chiare.Giustamente è intervenuta anche l’INAIL stessa con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, che chiarisce che tutte le patologie infettive (come COVID-19, AIDS, Tetano, ecc…) contratte in occasione di lavoro sono trattate come infortunio di lavoro, ma che la sola “occasione di lavoro” non può e non coincide con le responsabilità penale e civile che saranno accertate con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento alle prestazioni lavorative. Il datore di lavoro ha l’obbligo di preservare la salute dei propri dipendenti e deve intraprendere tutte le misure per garantire questo diritto, nel normale svolgimento della sua attività di controllo.

      Pertanto, in tutti questi infortuni (e non solo) la magistratura entrerà nel merito qualora ci sia una manifesta elusione delle norme imperative o malafede del datore di lavoro, a titolo di esempio pensiamo ai casi di quei lavoratori trovati dall’ispettorato del lavoro a lavorare in nero in pieno lockdown e senza nemmeno le mascherine.

    Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il lavoratore dipendente?

    Quando si verifica un infortunio il lavoratore deve subito informare tempestivamente il datore di lavoro e recarsi presso una struttura sanitaria per ricevere le prime cure. È obbligo del dipendente sottoporsi durante l’infortunio alle cure prescritte dall’INAIL, nonché di rendersi reperibile alle visite di controllo se previsto dal CCNL applicato.

    Infortunio sul lavoro: cosa deve fare l’azienda?

    L’azienda dopo essersi assicurata che il proprio dipendente si sia recato nelle strutture sanitarie per i primi soccorsi deve effettuare la denuncia d’infortunio all’INAIL entro due giorni da quando ne ha avuto notizia o entro 24 ore se c’è pericolo di morte dell’infortunato o se l’infortunato ha perso la vita. Per la malattia professionale il datore di lavoro deve presentare denuncia entro cinque giorni da quando ne ha avuto notizia.

    A partire dal 12 ottobre 2017 sono da comunicare anche gli eventi di durata inferiore ai tre giorni.

    Nella denuncia dovranno essere presenti, oltre le generalità del dipendente infortunatosi, anche una breve descrizione dell’accaduto, il numero di giorni previsti di astensione dal lavoro e le eventuali altre persone coinvolte. Per gli infortuni mortali o con prognosi eccedente i trenta giorni l’azienda deve denunciare l’accaduto all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento si è verificato.

    Chi deve pagare per gli infortuni? Le prestazioni assicurative INAIL

    L’indennità INAL varia a seconda della durata dell’infortunio e viene calcolata in percentuale alla cosiddetta “Retribuzione media giornaliera” del dipendente (abbreviata “RMG”):

    • 100% della retribuzione per il giorno dell’infortunio erogata dal datore di lavoro
    • 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno
    • 75% della retribuzione dal 91° giorno in poi, fino a guarigione

    I Contratti collettivi di categoria o aziendali possono prevedere un’integrazione conto ditta oltre a quanto erogato dall’INAIL. Il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio prevede un’integrazione fino a raggiungere il 90% della retribuzione per i giorni di infortunio dal quinto al ventesimo, innalzata al 100% dal ventunesimo fino al rientro al lavoro.

    Qualora l’infortunio abbia come esito una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, all’assicurato spetterà un importo commisurato al grado di menomazione: qualora questa si attesti tra il 6% ed il 16% si tratterà di un importo in forma di capitale una tantum; qualora essa sia superiore al 16%, invece, vi sarà la costituzione di una rendita vitalizia. Tale rendita viene annualmente rivalutata e soggetta a revisione periodica.