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FRINGE BENEFIT: LIMITE DI ESENZIONE PER L’ANNO 2023

Scopri nel nostro articolo quali sono le novità relative al limite di esenzione dei fringe benefit per il 2023
Scrivania con computer portatile che mostra grafici, fogli con diagrammi e una persona che tiene un documento con statistiche, a rappresentare analisi di budget e gestione dei fringe benefit.

L’articolo 40 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) convertito, con modificazioni, nella legge n. 85 ha previsto, per il solo anno fiscale 2023, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei c.d. “fringe benefit” a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito i relativi chiarimenti interpretativi indicando che, per arrivare alla somma complessiva di 3.000 euro, è possibile includere anche le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare le utenze domestiche (gas, luce ed acqua).

 

Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione?

L’ambito soggettivo di applicazione di questa norma riguarda la qualificazione di figli fiscalmente a carico che comprende anche quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, quelli adottati e quelli in affido.

I figli fiscalmente a carico rientrano in una di queste due casistiche:

  • Figli di età inferiore o uguale ai 24 anni che non hanno un reddito personale superiore a 4.000 euro;
  • Figli di età superiore ai 24 anni che non hanno un reddito personale superiore a 2.840,51 euro.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è riconosciuta, in misura intera, ad ogni genitore che fruisca di reddito da lavoro dipendente o assimilato, pur in presenza di un unico figlio, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi. Il beneficio spetta anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per i figli fiscalmente a carico, in quanto percepisce l’assegno unico ed universale.

 

A chi spetta l’agevolazione?

L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche nel caso in cui la detrazione per i figli fiscalmente a carico venga fruita dal genitore che, tra i due, possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, in quanto il figlio (o i figli) sono considerati fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di avere figli fiscalmente a carico, si applica l’ordinario limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1996 pari a 258,23 euro (valore dei beni ceduti, servizi prestati, ecc.) che non comprende pagamento delle utenze domestiche (gas, luce ed acqua).

La somma di 3.000 euro a titolo di fringe benefit, così come quella inferiore di 258,23 euro, è un limite, al superamento del quale viene applicata la tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit corrisposti al lavoratore.

 

Come richiedere l’agevolazione?

Il lavoratore che vuole beneficiare dell’agevolazione è tenuto a presentare una dichiarazione scritta al datore di lavoro con la quale afferma di avervi diritto, nella dichiarazione deve essere indicato il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui non venga presentata questa dichiarazione da parte del lavoratore, l’agevolazione non è applicabile.

La normativa prevede che i datori di lavoro applichino l’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. La Circolare 23/E specifica che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che il datore di lavoro provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.

Un ultimo chiarimento fornito dalla Circolare 23/E riguarda il c.d. bonus benzinadi 200 euro previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 23/2023: essendo disciplinato da una differente normativa, è possibile per il datore di lavoro erogarlo in busta paga tenendolo distinto dai fringe benefit e specificando la normativa che dà origine all’esenzione fiscale.

 

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