Il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105/2024 recante ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, ha introdotto misure destinate ad incidere in vari settori.
In questo articolo ci soffermiamo nell’analizzare le norme in materia di lavoro destinate a promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno.
Non si tratta di misure strutturali, riguardano infatti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025.
Assunzioni di giovani “under 35”
L’art. 22 del D.L. 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato anche a tempo parziale (esclusi i Dirigenti) che non hanno compiuto i 35 anni l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore per un periodo massimo di 24 mesi.
Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero è riconosciuto per un importo nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’agevolazione spetta solo nel caso di un’assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di un lavoratore o una lavoratrice che non abbiano compiuto i 35 anni (il contratto deve pertanto iniziare entro i 34 anni e 364 giorni) e che, nella loro vita, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero si applica anche in virtù della trasformazione di un contratto a tempo determinato mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L’art. 22 commi 5 e 6 del D.L. 60/2024 prevede, inoltre, che il datore di lavoro non deve aver posto in essere licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale ex lege n. 223/1991 di lavoratori operanti nella stessa unità produttiva nei 6 mesi antecedenti l’assunzione e non deve procedere nei 6 mesi successivi all’assunzione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva.
Qualora ciò dovesse accadere, il beneficio è revocato e il datore di lavoro deve restituire all’INPS l’incentivo già fruito.
La piena operatività dell’incentivo è subordinata al parere positivo della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea
Assunzione donne svantaggiate
L’art. 23 del D.L. 60/2024 prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Solo l’assunzione a tempo indeterminato consente di utilizzare l’agevolazione, anche a tempo parziale; ciò comporta la riduzione del beneficio pro-quota in relazione alle ore di lavoro prestate rispetto al full-time previsto dalla contrattazione collettiva.
La misura sembra applicabile anche per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici con qualifica dirigenziale mentre non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Tra i requisiti da rispettare, la norma prevede che l’incentivo debba comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, la valutazione dell’incremento discende confrontando «il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (ULA) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione.
Assunzioni agevolate di “over 35” nella ZES (Zona Economica Speciale unica pe il mezzogiorno)
La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Il dipendente deve aver compiuto 35 anni di età, essere disoccupato da almeno 24 mesi ed essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
Inoltre, l’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero; l’agevolazione, una volta concessa, rimane anche se, per effetto di successive assunzioni, il datore di lavoro dovesse superare la soglia prevista.
L’art. 24 commi 5 e 6 del D.L. 60/2024 prevede, inoltre, che il datore di lavoro non deve aver posto in essere licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale ex lege n. 223/1991 di lavoratori operanti nella stessa unità produttiva nei 6 mesi antecedenti l’assunzione e non deve procedere nei 6 mesi successivi all’assunzione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva.
Qualora ciò dovesse accadere, il beneficio è revocato e il datore di lavoro deve restituire all’INPS l’incentivo già fruito.
La piena operatività dell’incentivo è subordinata al parere positivo della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea.
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