A partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2024 è possibile per le aziende che hanno stipulato un contratto di solidarietà nel corso del 2024 o nel secondo semestre 2023 presentare la domanda per la riduzione contributiva. L’agevolazione è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ai 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Requisiti per la Domanda
Possono presentare domanda le aziende che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2024 o che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023 e che abbiano stipulato specifici accordi in sede ministeriale con la parte sindacale. Lo sgravio riguarda la contribuzione dovuta per i lavoratori coinvolti da una riduzione di orario superiore, nel singolo mese, al 20% dell’orario contrattuale.
Dettagli della Riduzione Contributiva
Il beneficio (riduzione contributiva nella misura del 35%) si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione.
Non sono oggetto di agevolazione:
- Il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Il contributo di solidarietà del 10%, sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà del trasporto aereo.
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria.
Lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.
Procedura di Presentazione della Domanda
La domanda va presentata telematicamente avvalendosi dell’apposito servizio “Sgravi Cds Online” presente sul sito del Ministero del Lavoro (“cliclavoro”). La domanda deve contenere:
- La stima dell’importo richiesto a titolo di sgravio.
- Il codice identificativo della domanda di CIGS presentata tramite l’applicativo CIGS online.
- L’elenco dei lavoratori interessati, con indicazione della percentuale – superiore al 20% – di riduzione dell’orario di lavoro.
Inoltre, nella compilazione della domanda, si dovranno indicare i recapiti mail e PEC dell’azienda e dell’eventuale intermediario incaricato, il numero dei lavoratori interessati, il cui elenco deve essere caricato nella procedura e redatto sul modello in formato .xlsx presente all’interno della stessa, la data di sottoscrizione del contratto di solidarietà. È presente anche una sezione che consente di caricare eventuali allegati. Nella fase di finalizzazione della domanda, la procedura effettua alcuni controlli e, in caso di esito positivo, rimanda ad una sezione collegata con la piattaforma PagoPA, attraverso la quale si deve procedere all’acquisto di una marca da bollo, i cui estremi andranno poi riportati all’interno della domanda. La domanda deve poi essere scaricata, firmata digitalmente, ricaricata sul sito e, infine, inviata.
Occorre ricordare che la misura è soggetta a limiti di spesa e che le istanze sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Cumulabilità dello sgravio
Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento e fruita dall’impresa; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere stati già presi a riferimento per altre agevolazioni contributive.
E’ tuttavia consentito il cumulo nel caso dell’esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 104/2020, convertito nella legge 126/2020, e successive modificazioni)
Conguaglio
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura INPS territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
In seguito ad emanazione dei provvedimenti ministeriali e della circolare operativa INPS, le imprese potranno quindi procedere ad esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato.
Annualità 2023
Recentissima è l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro dell’elenco delle aziende che hanno presentato domanda per l’anno 2023 ed ammesse al beneficio, a cui è seguita la circolare operativa INPS n. 97 del 15/11/2024 che ha fornito le indicazioni e il relativo codice di recupero.
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