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    Ottobre 20, 2021

    Massimali INPS e passaggio al contributivo

    Il massimale INPS è la soglia di retribuzione imponibile oltre la quale non sono dovuti i contributi IVS per i soli dipendenti con anzianità contributiva successiva la data del 1° gennaio 1996.

    Il massimale INPS è la soglia di retribuzione imponibile oltre la quale non sono dovuti i contributi IVS per i soli dipendenti con anzianità contributiva successiva la data del 1° gennaio 1996.

    L’importo del massimale viene annualmente rivalutato, per l’anno 2021 è valorizzato in 103.055,00 €.

    Cosa succede se l’azienda versa contributi oltre il massimale?

    Se un datore di lavoro versa erroneamente dei contributi non dovuti oltre il massimale, gli stessi non concorrono in alcun modo al calcolo della pensione e restano improduttivi ai fini previdenziali. Trattandosi di contributi indebitamente versati il datore di lavoro potrà procedere al loro recupero tramite variazione dei flussi Uniemens. Anche il lavoratore, al quale sia stata indebitamente trattenuta e versata la contribuzione IVS sulla retribuzione eccedente il massimale, ha facoltà di diffidare e mettere in mora l’azienda per la restituzione di ogni somma indebitamente trattenuta (indebito oggettivo) con aggravio di interessi legali dalla data in cui ogni singola trattenuta è stata indebitamente operata (Vd. circ. INPS nr. 63 del 9 maggio 2019).

    Purtroppo tutto verte sul fatto che il datore di lavoro chiede al lavoratore se la sua anzianità contributiva è precedente o successiva al 1° gennaio 1996, senza che possa avere strumenti per controllarla. Pertanto è obbligato a informare il dipendente, a richiedere questa informazione e ad applicarla nella maniera giusta: pena sanzioni che proprio in questi giorni stanno arrivando dall’INPS. Generalmente il datore di lavoro può consigliare al dipendente di controllare il suo estratto conto contributivo sul sito dell’INPS, ma certamente non può visionarlo o chiederne copia. A questo paradosso l’INPS non ha ancora risposto nemmeno fornendo un’utility ad hoc.

    Insieme a questa difficoltà a reperire l’informazione corretta, a complicare il tutto, come già detto, nell’ultimo anno si è assistito ad un invio massivo, da parte dell’Istituto previdenziale, di diffide notificate alle aziende. Avvisi contenenti la richiesta dei contributi IVS non versati oltre il limite del massimale contributivo negli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione a dipendenti che, in base alle informazioni contenute negli archivi INPS, avevano un’anzianità (anche da riscatto) antecedente il 1° gennaio 1996.  Oltre al recupero contributivo l’INPS ha richiesto e continua a pretendere il versamento delle sanzioni nella misura prevista per le omissioni contributive, ovvero il 5,5% su base annua.

    Quando è stato istituito il massimale INPS e perché?

    Nel 1995 fu varata la legge 335 (c.d. riforma Dini) che, con decorrenza 1° gennaio 1996 oltre al calcolo contributivo, ha introdotto l’adozione di un massimale, annualmente rivalutato, oltre tale importo il reddito che viene percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale, se non per i contributi minori.

    In particolare, la riforma ha previsto tre tipi di calcoli:

    • dipendenti che al 1° gennaio 1996 avevano oltre 18 anni di contributi, la pensione di vecchiaia si calcola solo con il metodo di calcolo retributivo;
    • dipendenti che al 1° gennaio 1996 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva, la pensione di vecchiaia si calcola con il metodo pro-rata, dal 1° gennaio 1996 (sistema misto: Retributivo fino a fine 1995, poi contributivo);
    • dipendenti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia si calcola solo con il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita.

    In cosa consiste il passaggio al contributivo?

    Il passaggio al contributivo è un’opzione gratuita che può esercitare ogni lavoratore che abbia tra un minimo di una settimana e un massimo di 18 anni di contributi alla data del 1° gennaio 1996.

    Tale opzione pur essendo gratuita, spesso non viene esercitata in quanto è sentore comune che il calcolo contributivo sia di gran lunga sfavorevole per il futuro pensionato.

    Dal punto di vista pensionistico è davvero sfavorevole il calcolo contributivo?

    Per rispondere a questa domanda è bene accennare ad un’altra riforma, che ha dato i suoi effetti dal 2012, la cd. riforma Fornero. Quest’ultima prevede che la quota parte di contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 a fine carriera, verrà calcolata con il sistema contributivo (cd. Regime misto), ciò riguarda tutti i dipendenti, anche chi era stato escluso dalla precedente Riforma e che quindi aveva un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 1° gennaio 1996.

    Pertanto ad oggi, a quasi 10 anni dall’entrata in vigore di questa riforma, nessun lavoratore e nessuna lavoratrice può usufruire del calcolo retributivo al 100% dei contributi versati. L’assunto: “il calcolo contributivo è sfavorevole” non è così automatico. È necessario valutare la propria posizione contributiva, gli anni precedenti al 1996 e l’andamento retributivo. Come un vestito, anche quello più bello, che può non stare bene a tutti, anche il calcolo retributivo, non per tutti può essere la scelta appropriata e conveniente, soprattutto per quelle persone che non vantano un lungo periodo ante 1996.

    Ad esempio, un dipendente che ha iniziato a lavorare negli anni di poco precedenti il 1996, probabilmente avrà maturato pochissimi contributi nel periodo ante 1996 e applicando il sistema retributivo (dal 2012 misto) potrebbe avere addirittura un peggioramento in termini di liquidazione pensionistica.

    L’azienda può risparmiare con il passaggio al contributivo?

    Dopo aver cercato di individuare le casistiche in cui il calcolo contributivo può essere favorevole dal punto di vista dell’assegno pensionistico, crediamo sia interessante chiarire come, in ogni caso, il passaggio al contributivo sia estremamente vantaggioso in termini economici attuali sia per il dipendente sia per l’azienda. Infatti, non essendo la contribuzione IVS dovuta sulla retribuzione corrisposta oltre il massimale, il dipendente su tale quota di retribuzione non subirebbe più la trattenuta del 9,19%. Inoltre, l’azienda non pagherebbe il 23,81%; con uno risparmio totale del 33% del valore della retribuzione oltre il massimale: importi davvero importanti.

    Peraltro gli importi risparmiati, se investiti in previdenza complementare, darebbero diritto a pensioni che sarebbero tassate con aliquote più basse rispetto alla pensione INPS che invece sconta un’aliquota IRPEF ordinaria. La ritenuta a titolo d’imposta sarà del 15% e sarà ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ad esempio, un reddito lordo da pensione pari a 35.000,00 € viene tassato con un’aliquota IRPEF che è circa il 27,49%; quindi considerando anche i 724 € di detrazione arriviamo ad un netto di circa 26.104,00 €. Inoltre, se avessimo altri redditi da assoggettare ad IRPEF la tassazione sarebbe più alta.

    Lo stesso reddito ottenuto tramite pensione integrativa, invece, sconterebbe l’aliquota massima del 15% fino ad arrivare al 9%; perciò il netto oscillerebbe da un minimo 29.750,00 € ad un massimo di 31.850,00 €. Se avessimo altri redditi, a differenza di quelli da pensione, gli stessi non influirebbero su questo netto. Infatti, la tassazione è a titolo d’imposta e quindi il risparmio rispetto alla tassazione pensionistica nel nostro caso sarebbe tra i 3.646,00 € e i 5.746,00 €.