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    Gennaio 12, 2021

    La verifica del massimale contributivo

    L’INPS, con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, ha comunicato di aver disposto un controllo circa la corretta esposizione in UNIEMENS dell’imponibile eccedente il massimale riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

    L’INPS, con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, ha comunicato di aver disposto un controllo circa la corretta esposizione in UNIEMENS dell’imponibile eccedente il massimale riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
    In questi giorni le aziende stanno infatti ricevendo diffide in relazione a presunte irregolarità riguardanti i contributi versati negli anni 2015 e 2016.
    La materia è stata disciplinata dalla legge 335/1995 (c.d. Riforma Dini) che ha introdotto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile applicabile:

    • nei confronti dei lavoratori che si sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1° gennaio 1996 e che non abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto. In tale caso i medesimi non sono più assoggettati a massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
    • nei confronti di coloro che, pur risultando già iscritti a tale data ad una gestione pensionistica, abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo. La circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 ha previsto due eccezioni: i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata, come i riscatti di laurea richiesti da soggetti “inoccupati”, non incidono sull’applicazione del massimale contributivo.

    Il prelievo contributivo IVS trova un tetto massimo di imponibile, annualmente rivalutato, oltre il quale sono pertanto dovuti i soli c.d. contributi minori (malattia, maternità, disoccupazione, ecc.).
    I datori di lavoro devono quindi assoggettare a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni), mese per mese, l’intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo e la parte eccedente alla restante contribuzione minore.

    Una prassi diligente

    L’onere di verificare la corretta applicazione del massimale contributivo spetta all’azienda.
    Stiamo parliamo di compensi che attualmente superano i 103.055 euro annui. È ovvio, pertanto, che la questione non si pone che in relazione all’assunzione di quadri, dirigenti o altre maestranze altamente qualificate per le quali l’azienda sia disposta ad erogare una retribuzione che, considerando qualsiasi emolumento, anche in natura, sia potenzialmente imponibile ai fini previdenziali.
    La Circolare n. 177 del 1996 prescrive agli effetti degli adempimenti contributivi che l’azienda osservi i seguenti criteri:

    a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.

    b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevata da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest’ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo.

    A tale scopo sarebbe quindi utile che le aziende predisponessero un documento chiaro e completo, a corredo dello starter kit, per raccogliere tale dichiarazione di responsabilità, da utilizzare all’occorrenza per rivalersi nei confronti del lavoratore, oltre che per la quota di contribuzione a proprio carico, per le sanzioni ed interessi calcolate dall’Inps in sede di accertamento.

    Il lavoratore dovrà pertanto essere correttamente informato del fatto che la sua anzianità pregressa debba annoverare: periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi CEE o convenzionati; contributi versati, anche volontariamente ed anche come lavoratore autonomo in gestioni diverse dall’Inps; periodi previdenziali figurativamente accreditati, trasferiti a titolo gratuito/oneroso o infine riscattati, ad esempio, per servizio militare o corso di laurea.
    Un ulteriore metodo per garantire l’applicazione del massimale annuo, a prescindere dall’accredito di contributi ante 1996 è possibile, come detto, a fronte dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo da parte del dipendente. In questo caso tuttavia il massimale è applicabile esclusivamente dal mese successivo all’esercizio dell’opzione.

    I controlli dell’INPS

    L’INPS, nel messaggio del 31 dicembre, chiarisce che i controlli, da cui stanno scaturendo Pec contenenti diffide, sono focalizzati su irregolarità riguardanti:

    • un’esposizione impropria delle eccedenze massimale, quindi un calcolo non corretto dell’imponibile eccedente il massimale;
    • lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996 e che non abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo.

    In attesa del dato per il 2021, di seguito si schematizzano i massimali IVS degli ultimi anni:

    Anno Imponibile IVS max
    2015 100.324,00 €
    2016 100.324,00 €
    2017 100.324,00 €
    2018 101.427,00 €
    2019 102.543,00 €
    2020 103.055,00 €

    Grande attenzione andrà fatta da parte delle aziende, anche a seguito di ricezione di diffida da parte dell’Istituto, oltre che sull’effettiva anzianità contributiva antecedente il gennaio 1996,  su alcuni aspetti:

    • il massimale va considerato fino a esaurimento, eventualmente sommando gli imponibili maturati nel caso di più rapporti di lavoro subordinato durante l’anno (anche questo è un dato che potrà essere raccolto nella stessa dichiarazione ricevuta dal dipendente il quale è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva, in base alla Circ. 07/2010). Gli importi assoggettati a gestione separata Inps (es. se il dipendente fosse al contempo retribuito come amministratore della società), non dovranno essere conteggiati a tali fini;
    • l’incidenza di eventuali variabili retributive specificate successivamente dal datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda gli elementi AUMMAS e DIMMAS di cui alla circolare n. 7/2010 e facendo attenzione a quanto disposto dalla Circ. 174/2013 ovvero che gli elementi variabili della retribuzione, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano secondo il principio di cassa;
    • la collocazione dell’indennità sostitutiva di preavviso di licenziamento, che, qualora ricadesse a cavallo di due anni distinti, ai fini del calcolo del massimale ne va riferito l’imponibile pro quota ad entrambi gli anni (messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003);
    • per i lavoratori con anzianità contributiva all’estero,  la sussistenza dell’obbligo contributivo va valutata alla luce delle Convenzioni vigenti, se esistenti o, comunque, nei casi di Stati non convenzionati, sulla base di eventuali provvedimenti di esonero dall’obbligo di versamento dei contributi (cfr., in particolare, la circolare n. 41/2008).

    A fronte di illegittima applicazione del massimale, la sede provvederà autonomamente a rettificare i flussi contributivi individuali, diffidando via pec le aziende per omissione contributiva (5,5% per anno maggiorata del tasso ufficiale di riferimento, fino al tetto del 40% dei contributi), contrariamente a quanto operabile in via automatica dalle procedure che applicano l’evasione per i periodi anteriori all’ultimo anno (30% in ragione d’anno, non oltre il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti).

    Si concederanno, quindi, 90 giorni alle aziende per verificare i documenti in loro possesso ed eventualmente proporre controdeduzioni tramite cassetto bidirezionale o pagare quanto calcolato dall’Istituto.

    Qualora le aziende, a seguito delle risultanze delle verifiche effettuate, intendano ricorrere avverso il provvedimento ricevuto potranno farlo nei termini e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti (Legge 88/1989),  esclusivamente online utilizzando l’apposita procedura del sito www.inps.it, seguendo il percorso: Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Ricorsi Online o per il tramite dei soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.