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    Ottobre 5, 2020

    Io Lavoro: incentivi per i neoassunti

    Uno degli incentivi all’assunzione di più complessa applicazione è di certo quello che si basa sul “Piano per la lotta alla disoccupazione giovanile” (Youth Guarantee) istituito in sede Comunitaria nella primavera del 2013 a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet – Not in Education, Employment or Training).

    Trovate QUI un aggiornamento dell’incentivo.

    Quali sono gli incentivi di cui si può avvalere un datore di lavoro nell’assunzione di personale, soprattutto di età giovane?

    In questo articolo vi parliamo di Io Lavoro, un nuovo incentivo instituito da Anpal con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11/02/2020, valido da Nord a Sud e da fruirsi entro e non oltre il 28/02/2022.

    Premessa

    L’Italia ha realizzato la Youth Guarantee nel 2014 attraverso il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), meglio noto come “Garanzia Giovani”, indicandone come destinatari i ragazzi dai 15 ai 29 anni.

    Limitandoci al caso lombardo, con l’ultimo Decreto n. 19738 del 24/12/2018, la Regione ha deliberato l’avvio della seconda fase di Garanzia Giovani che durerà fino a tutto giugno 2021 e che muove proprio dal programma nazionale NEET per l’assunzione di under 29enni disoccupati o inoccupati. Garanzia Giovani è un programma accessibile attraverso una rigida procedura che passa attraverso la banca dati Anpal e il sito dell’Inps.

    Probabilmente per rendere più semplice l’intero procedimento, l’Anpal con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11/02/2020 ha istituito un nuovo incentivo, “IO LAVORO”, che dà possibilità di accedere agli incentivi regionali anche per le assunzioni di NON iscritti al programma Garanzia Giovani e, soprattutto, senza limiti di età, purchè privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

    In che cosa consiste “Io Lavoro”?

    «Io Lavoro» è un bonus che opera soltanto nel settore privato e agevola le assunzioni di lavoratori dai 16 anni in su nel corso dell’anno 2020, nel limite di 329 milioni e 400 mila euro di risorse disponibili.
    Il nuovo bonus è cumulabile con altri incentivi di ordine economico ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite di 8.060 euro riparametrato su base mensile, come già detto da fruirsi entro e non oltre il 28/02/2022.

    Chi sono i destinatari dell’incentivo?

    Gli aventi diritto all’incentivo «Io Lavoro» sono:

    • i giovani tra i 16 e i 24 anni;
    • altri lavoratori dai 25 anni in su, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

    Condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato).

    I contratti su cui tale incentivo si applica sono:

    • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
    • contratto di apprendistato professionalizzante;
    • assunzioni part-time (con bonus da riproporzionare).

    che avvengano tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020.

    Sono agevolabili anche le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, avvenute nello stesso periodo.

    Quali sono le questioni aperte?

    L’incentivo è riconosciuto “fino a capienza” nei fondi messi a disposizione dell’Inps, che ammontano, ripetiamo, a 329.400.000 euro.

    Ad oggi non esiste una procedura specifica di richiesta della prenotazione dell’incentivo IO Lavoro tramite Inps. Fino a nuova comunicazione, pertanto, i soggetti regionali accreditati dovranno provvedere alla presa in carico nei propri archivi anche di coloro che formalmente non sarebbero tenuti alla registrazione al programma Garanzia Giovani previamente all’assunzione.

    Il rischio, anche in questo caso, è quindi, come succede spesso per semplice fretta o difficile interpretazione delle norme, di perdere quest’ulteriore beneficio che, è bene ricordarlo, seppure soggiacente al de minimis è tuttavia cumulabile, sempre nei limiti degli 8.060 euro annui complessivi, con gli altri incentivi utili alla creazione di occupazione stabile (es. bonus donne, percettori di naspi, under 35, ecc.).
    Di qui, urge un intervento di prassi volto a permettere che almeno per l’ IO lavoro si possa, da un lato, accedere al fondo regionale anche retroattivamente, dando la dovuta prevalenza al dettato normativo e, dall’altro, creare una priorità nell’assegnazione del credito contributivo all’azienda in base alla data di assunzione e non dell’ordine di istanza e autorizzazione sul sito Inps, come del resto espressamente enunciato dallo stesso DD. 52/2020.

    Contattaci  per rintracciare ogni opportunità di applicazione degli incentivi nazionali e territoriali per l’assunzione di personale!