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    Dicembre 3, 2020

    Bonus Assunzioni 2020

    Con l’approvazione dell’aiuto in sede comunitaria (C 2020-8036 del 16/11/2020) si sblocca la disposizione di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto d’Agosto (L. 126/20) in base alla quale le nuove assunzioni o le stabilizzazioni di contratti a termine effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, sono esonerate dal versamento dei contributi Inps in conto azienda fino a 8.060 euro su base annua e per un massimo di 6 mesi.

    Con l’approvazione dell’aiuto in sede comunitaria (C 2020-8036 del 16/11/2020) si sblocca la disposizione di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto d’Agosto (L. 126/20) in base alla quale le nuove assunzioni o le stabilizzazioni di contratti a termine effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, sono esonerate dal versamento dei contributi Inps in conto azienda fino a 8.060 euro su base annua e per un massimo di 6 mesi.

     

    L’Inps, con circ. 133/2020 ne rende operativa l’applicazione, definendone i criteri di calcolo, l’istanza e la relativa fruizione.

     

    Considerando gli incentivi strutturali, i temporanei ancora in vigore, quelli legati alla pandemia corrente ed i prossimi già in carreggiata con la legge di Bilancio per il 2021; il rischio di perdersi nel ginepraio degli interventi a sostegno del lavoro e delle imprese è altissimo se non supportati da professionisti attenti e capaci a conferire linearità ad una normativa frastagliata e fortemente burocratizzata.

     

    Ambito soggettivo di operatività

    Come detto, l’agevolazione in parola è applicabile a tutte le assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 15.08.20 ed il 31.12.20, anche proporzionalente in part time, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa o in impresa avente i medesimi assetti proprietari.

     

    L’incentivo è valido, anche per le assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli impianti termali, seppure in tal caso sia da limitare a soli 3 mesi, salvo che il rapporto non venga poi trasformato entro il 31.12.2020 a tempo indeterminato.  In tal ultima ipotesi si avrà pertanto una estensione di ulteriori 6 mesi dell’incentivo, fino a 9 mesi complessivi.

     

    L’esonero in questione NON è invece applicabile a favore delle Amministrazioni Pubbliche, per le assunzioni in agricoltura, per assumere apprendisti, lavoratori domestici e lavoratori intermittenti.

     

    Misura dell’agevolazione e cumulo

    Considerando il periodo massimo semestrale di agevolazione, l’esonero, per un lavoratore full time, è pari a 671,66 euro/mese, quindi, in base a quanto dice la circolare, a 21,66 euro/giorno (mese di 31 giorni) a partire dalla data di assunzione/stabilizzazione.

    Lo sconto è da applicare sul totale contribuzione Inps a carico azienda al netto dei soliti contributi minori (fondo di garanzia TFR, fondi di solidarietà di settore e di formazione continua).

     

    In ragione del fatto che la soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione individuale dovuta e il tetto mensile come sopra determinato, fa presumere che in caso di trasformazione dei contratti a termine, l’importo limite mensile sgravabile debba considerare il totale dovuto già depurato del contributo aggiuntivo Naspi dell’1,40%, ove dovuto, proprio in quanto recuperabile sul flusso individuale Uniemens.

     

    Per gli stessi motivi, l’esonero in questione è pienamente cumulabile, anche se potrà agire solo in via residuale rispetto agli altri incentivi eventualmente fruiti dall’azienda sul singolo lavoratore.

     

    Condizioni oggettive di operabilità

    Non è richiesta applicazione del de minimis, salvo se l’assunzione riguardi contratti a termine o stagionali nel settore turismo/stabilimenti termali.

    Non è altrettanto richiesto il non accesso alle sospensioni causa Covid, come avviene per l’esonero alternativo alle integrazioni salariali previsto dall’art. 3 della stesso DL 104/20.

    E’ invece comunque richiesta per tutti i datori di lavoro la regolarità contributiva desumibile dal rilascio del DURC.

    Infine, trovano applicazione i principi generali sul diritto di precedenza (art. 31, D.Lgs. 150/15) che, ove non adempiuti correttamente, impediranno la fruizione dell’esonero.

     

    Procedura operativa

    Trattandosi di agevolazione spettante nei limiti stanziati, per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro dovrà partecipare ad una sorta di bando, inoltrando all’INPS istanza di ammissione all’assegnazione dei fondi tramite il modulo “DL104-ES” nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

     

    Nella domanda bisognerà indicare:

     

    • il protocollo dell’Unilav di assunzione/trasformazione trasmesso. Ciò significa che, in caso di trasmissione tardiva, il datore di lavoro perderà la quota parte di esonero fruibile tra il giorno di effettiva assunzione/trasformazione e quello di trasmissione dell’Unilav;
    • l’importo della retribuzione mensile media comprensiva delle mensilità aggiuntive
    • l’aliquota contributiva netta su cui verrà applicato lo sgravio;

     

    In seguito all’autorizzazione, a partire dal flusso UniEmens individuale di competenza novembre 2020, l’azienda dovrà esporre “IREC” (IRST per i settori turismo/stab. termali) in <TipoIncentivo>, quindi il valore mensile calcolato in <ImportoCorrIncentivo>.

     

    E’ data inoltre possibilità di agire direttamente su uno dei flussi mensili di competenza da novembre 2020 a gennaio 2021, a conguaglio dei mesi precedenti (da agosto 2020), agendo sull’elemento <ImportoArrIncentivo> oltre a specificare l’anno e il mese di conguaglio.

     

    Il DM virtuale conterrà le partite a credito identificate dai codici L536 e L537 (L538 ed L539 per i settori turismo/stab. termali) , rispettivamente per gli esoneri relativi al mese corrente o agli arretrati.

     

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).