Con il Regolamento UE n. 2023/2831 la Commissione Europea ha previsto un innalzamento dell’importo complessivo degli aiuti “De Minimis” che passa così da 200.000 a 300.000 euro nell’arco di tre anni su base mobile.
Tale soglia si applica a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 e, come già previsto dal precedente Regolamento, si applica alle aziende in virtù del concetto di “impresa unica”.
Ai sensi del Regolamento UE, per “impresa unica” si intendono tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Inoltre, con tale Regolamento è stata prevista l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti “de minimis” in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026.
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